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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34494/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano, in sintesi: 1) la mancanza o la carenza di motivazione e la violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p., art. 648 c.p.p.) con riguardo alla valutazione probatoria e all'omessa considerazione di elementi esimenti o di assoluzioni parziali pronunciate in primo grado; 2) l'errata qualificazione delle operazioni come "bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose" (art. 223, comma 2, legge fall.), con richiesta di riqualificazione in reati meno gravi o di esclusione dell'elemento soggettivo specifico; 3) la mancata e inaccurata determinazione del nesso causale tra le operazioni contestate (cessioni, affitti, concessioni di garanzie ipotecarie) e il fallimento; 4) la mancata o insufficiente quantificazione del danno alla fallita e la errata esclusione della qualificazione delle operazioni come infragruppo; 5) vizi nella determinazione della pena e nella concessione delle attenuanti; 6) questioni civilistiche connesse (compensazione dei crediti, forma dei negozi) e rilievi in ordine ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 5 e 6 CEDU).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (es. primo e quarto motivo di Meloni) e ha ritenuto fondati, in parte, altri ricorsi: in particolare ha accolto censure dirette a criticare la motivazione sul nesso causale tra le operazioni contestate e il fallimento e la mancata adeguata valutazione del danno e della causalità. Il Collegio ha quindi disposto un annullamento parziale della decisione impugnata nei punti in cui la motivazione sul rapporto causale e sul depauperamento è risultata carente, con rinvio alla competente Corte territoriale per un nuovo esame sui profili indicati; ha invece respinto o dichiarato inammissibili le altre censure. In sostanza la Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi dei ricorrenti limitatamente ai vizi di motivazione e alla prova del nesso causale, assorbendo altre censure analoghe.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, R.D. 16/05/1942 n.267 (legge fallimentare)

    La Corte interpreta la norma richiedendo che le "operazioni dolose" abbiano determinato un depauperamento non giustificabile in termini d'interesse per l'impresa e che sussista un nesso causale tra tali operazioni e il fallimento; tale nesso non può essere dato per assunto senza adeguata motivazione e prova.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione ai presupposti delle operazioni e alla loro rilevanza per i reati fallimentari; la Corte richiede adeguata prova del danno e della natura delle operazioni.

  • art. 224 legge fallimentare

    Richiamata nella discussione circa possibili riqualificazioni del fatto (bancarotta semplice, colposa ecc.); la Cassazione richiama la necessità di una puntuale motivazione per la derubricazione.

  • art. 217 legge fallimentare

    Citato rispetto alle ipotesi alternative di reato e alla corretta sussunzione delle condotte; la Corte evidenzia la necessità di specifiche e distinte valutazioni per ciascun imputato e per ciascun fatto.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nelle doglianze sulla motivazione e sulla deduzione di vizi processuali; la Corte verifica la correttezza formale e sostanziale della decisione impugnata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione (elencazione di censure rilevanti); impiego per inquadrare le censure di violazione di legge e vizio di motivazione.

  • artt. 5 e 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    I ricorrenti hanno invocato profili relativi alla libertà personale e al giusto processo; la Corte valuta tali deduzioni ma non le ritiene decisive rispetto ai profili di diritto sostanziale e di motivazione qui esaminati.

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato in relazione ai "vantaggi compensativi" e ai rapporti infragruppo; la Corte segnala che la disciplina civilistica non si sovrappone automaticamente alla prova di condotte penalmente rilevanti senza adeguata evidenza fattuale.

  • art. 41 cod. pen.

    La Corte richiama il principio del concorso di cause: la presenza di cause antecedenti o concomitanti del dissesto non esclude automaticamente la responsabilità penale qualora l'operazione dolosa abbia contribuito (anche aggravando) al fallimento, ma occorre prova e motivazione puntuale della relazione eziologica.

  • artt. 40, 43, 62-bis, 133 cod. pen.

    Richiamati rispetto alle censure sull'elemento soggettivo, sulla responsabilità personale e sulla determinazione della pena; la Corte richiede una motivazione adeguata quando si valuta la colpevolezza e la commisurazione della pena.

  • art. 1252 cod. civ.

    Citato nella discussione sulla compensazione volontaria; la Corte evidenzia che la prova della compensazione richiede attenzione ai tempi di maturazione dei crediti e alla volontà delle parti.

  • art. 1350 cod. civ.

    Richiamato nella discussione circa la forma dei negozi e la presunta necessità di forma scritta "ad substantiam" per la estinzione per compensazione; la Corte segnala che la forma richiesta riguarda la formazione del contratto e non necessariamente le modalità di pagamento, ma la questione va valutata con adeguata prova.

Massime di principio

  • Per integrare la bancarotta fraudolenta impropria per "operazioni dolose" (art. 223, comma 2, legge fall.), non è sufficiente dimostrare che l'operazione fosse rischiosa o avvantaggiasse terzi: occorre provare che essa abbia determinato un depauperamento non giustificabile rispetto all'interesse dell'impresa e il nesso causale col fallimento.
  • La sussistenza di precedenti cause di dissesto o di fattori esterni non esclude automaticamente la responsabilità penale: rileva il concorso causale (art. 41 c.p.), ma il giudice deve motivare concretamente come e quanto l'operazione dolosa abbia contribuito al fallimento.
  • Le deduzioni sulla natura "infragruppo" delle operazioni richiedono prova specifica di una direzione unitaria, di un accordo volto a costituire impresa unica o di una effettiva funzione di coordinamento imprenditoriale; la sola coincidenza di amministratori non basta.
  • Quando la difesa invoca compensazioni tra crediti e debiti per giustificare la mancanza di pregiudizio, è necessario provare la contemporanea esistenza e l'effettiva operatività della compensazione; la temporalità dei crediti e debiti rileva molto nella valutazione.
  • La riqualificazione del fatto in ipotesi meno grave (es. bancarotta semplice o colposa) richiede che il giudice esamini e motivi espressamente gli elementi relativi all'elemento soggettivo e alla prevedibilità del dissesto; non è ammissibile una mera astrazione o una valutazione congiunta non motivata per ciascun imputato.
  • Sul piano della motivazione, il giudice deve evitare affermazioni assertive prive di dati di fatto specifici quando attribuisce rilevanza causale ad atti societari: la causalità economico-patrimoniale va ricostruita con riferimento a valori, flussi e documentazione contabile.
  • Le questioni formali (art. 606 c.p.p., art. 648 c.p.p.) relative a vizio di motivazione sono strumento efficace per contestare condanne quando la sentenza non espone i passaggi logici che collegano fatti, prove e conclusioni giuridiche; in tali casi la Corte di legittimità può annullare con rinvio.

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