Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2009, emesso perché l'Ufficio riteneva che un imprenditore edile avesse omesso di contabilizzare, nel 2009, ricavi riferibili ad acconti versati dai committenti nel 2007 e nel 2008 per la realizzazione di unità abitative ultimate nell'anno oggetto di controllo. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva invece respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che le somme fossero già state fatturate, contabilizzate e dichiarate negli anni 2007 e 2008 e che l'applicazione della tesi erariale avrebbe comportato una illegittima doppia imposizione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo l'inderogabilità del principio di competenza e l'erroneità della sentenza di merito per avere dato rilievo alla pregressa fatturazione e per avere ritenuto che il contribuente potesse adottare liberamente il criterio di cassa; ha inoltre contestato l'affermazione di una necessaria doppia imposizione. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di reddito d'impresa, l'imputazione temporale dei ricavi e degli altri componenti reddituali va fatta secondo il principio di competenza, in presenza di certezza e determinabilità, con riguardo al momento in cui il bene viene consegnato/si verifica la competenza, e non alla mera fatturazione o contabilizzazione in anni precedenti. Ha inoltre precisato che il principio di competenza non è derogabile dalla scelta del contribuente e che la possibile duplicazione d'imposta non deriva automaticamente dall'applicazione di tale criterio, potendo essere rimossa con istanza di rimborso nei limiti prescrizionali. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma processuale di denunciata violazione e falsa applicazione di legge.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
stabilisce l'imputazione per competenza dei ricavi, costi e altri componenti reddituali; la Corte ne ribadisce il carattere inderogabile e collega la competenza al momento in cui ricorrono certezza e determinabilità, non alla mera fatturazione o contabilizzazione.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nei precedenti citati per affermare l'inderogabilità del principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa.
art. 2423 bis, comma 1, nn. 2 e 3, c.c.
richiamato nei precedenti citati per ribadire che il bilancio considera proventi e oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dall'incasso o dal pagamento.
richiamato in relazione alla proponibilità della domanda di restituzione dell'imposta indebitamente pagata entro i termini di prescrizione.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, l'imputazione temporale di ricavi, costi e altri componenti segue il principio di competenza e non può essere rimessa alla libera scelta del contribuente tra esercizi diversi.
- Il principio di competenza opera quando il componente reddituale è oggettivamente certo nella sua esistenza e determinabile nel suo ammontare; la prova di tali presupposti grava sull'amministrazione per i componenti positivi e sul contribuente per quelli negativi.
- La mera fatturazione o contabilizzazione in un esercizio diverso non prevale sul criterio legale di competenza, che va ancorato al momento rilevante previsto dalla disciplina fiscale e contabile.
- L'applicazione del principio di competenza non comporta di per sé una doppia imposizione illecita; l'eventuale pregiudizio va fatto valere con gli strumenti restitutori ordinari, nei limiti di legge e di prescrizione.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito mediante una diversa lettura delle risultanze processuali.
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