Cassazione Civile, Ordinanza n. 28130/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito maturato da una società fornitrice nei confronti di una grande impresa in amministrazione straordinaria. Il credito era stato ammesso solo in chirografo, mentre la creditrice chiedeva il riconoscimento della prededuzione e, in subordine, del privilegio; era inoltre stato escluso un importo qualificato come 'rebate' sulle forniture del 2014. Il tribunale aveva negato la prededuzione sia ai sensi della disciplina speciale dell'art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003, sia ai sensi dell'art. 111 l.fall., ritenendo non provata la riconducibilità delle prestazioni al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi previsti dal piano pubblico, e comunque non sussistente un credito sorto in occasione o in funzione della procedura. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003 e di altre norme costituzionali, civilistiche, concorsuali ed eurounitarie, sostenendo che la norma introduca una irragionevole disparità di trattamento tra crediti identici; 2) la violazione della medesima norma per il mancato riconoscimento della prededuzione in ragione delle attività concretamente svolte, invocando una diversa lettura delle forniture e delle relative funzioni; 3) la violazione delle norme sulla prededuzione concorsuale e sulla consecutio tra procedure, sostenendo che il credito sarebbe sorto in occasione della procedura o comunque in funzione di essa; 4) l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla peculiare qualità e quantità delle forniture e alla loro funzionalità rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, evidenziando che l'art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003 disciplina in modo differenziato due categorie di crediti sorrette da rationes diverse: da un lato, la tutela delle PMI dell'indotto, limitata ai soggetti economicamente più deboli; dall'altro, la tutela di interessi generali di ambiente e salute, senza limitazioni soggettive. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione delle risultanze di fatto circa la natura delle prestazioni rese e la loro incidenza sul risanamento ambientale o sulla sicurezza. Quanto alla prededuzione generale ex art. 111 l.fall. e alla consecuzione tra procedure, la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina generale ai crediti anteriori, ribadendo che la prededuzione speciale non può essere estesa oltre i suoi presupposti e che il credito non era né occasionato né funzionale alla procedura. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava un nuovo apprezzamento del fatto e non colpiva la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003
La norma introduce una fattispecie speciale di prededuzione per crediti anteriori all'apertura della procedura, con una distinzione tra crediti delle PMI dell'indotto e crediti relativi a interventi di risanamento ambientale, sicurezza e tutela di ambiente e salute; le due categorie hanno rationes diverse e non sono irragionevolmente discriminate.
La prededuzione generale non è estensibile in via analogica ai crediti pregressi che non siano sorti in occasione o in funzione della procedura; non può supplire alla mancanza dei presupposti della disciplina speciale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prededucibilità, ma ritenuto non conducente ai fini del riconoscimento del credito secondo la ratio della decisione.
Richiamati a sostegno della censura sulla par condicio e sulla pretesa disparità di trattamento, ma non idonei a scalfire la disciplina speciale della prededuzione.
artt. 3 e 24 Cost.
La Corte esclude l'irragionevolezza della disciplina e quindi la violazione dei parametri costituzionali invocati.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La doglianza eurounitaria/convvenzionale non è stata sviluppata in modo idoneo e non ha inciso sull'esito.
artt. 107 e 108 TUE
Richiamati nel primo motivo, ma la Corte osserva che le censure sul quadro eurounitario non erano state adeguatamente strutturate.
artt. 1, 6 e 13 Protocollo 1 CEDU
Richiamati nel terzo motivo, senza incidere sulla decisione, che resta ancorata alla non riconducibilità del credito ai presupposti della prededuzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per veicolare censure di violazione di legge, ma parte dei motivi è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto.
Il motivo sul preteso omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo giudizio sul merito della ricostruzione fattuale.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La prededuzione prevista da una norma speciale in materia concorsuale non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati, soprattutto quando la disciplina deroga alla par condicio creditorum per finalità eccezionali e selettive.
- Quando il legislatore distingue tra categorie di crediti sorrette da rationes diverse, la disparità di trattamento non è irragionevole se ciascuna categoria risponde a un autonomo interesse tutelato dall'ordinamento.
- In sede di legittimità, le censure formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie.
- Il credito è prededucibile ex art. 111 l.fall. solo se sorge in occasione o in funzione della procedura; non basta che il rapporto abbia avuto contatti con la procedura o che le prestazioni siano state rese verso un'impresa poi assoggettata a procedura concorsuale.
- La domanda di riconoscimento della prededuzione deve confrontarsi con la ratio specifica della disciplina invocata: ove il credito non rientri nel perimetro della norma speciale, non è possibile supplire con una generica evocazione della disciplina concorsuale generale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28091/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28097/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →