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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11938/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico di progettazione di lavori di urbanizzazione primaria relativo a una zona del piano regolatore, affidato dal Comune a un ingegnere con delibera di giunta. Il professionista, ritenendo che l'ente avesse utilizzato la sua attività progettuale senza corrispondere integralmente il compenso, agì per ottenere un indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d'appello riformò la decisione dichiarando prescritta la pretesa, ritenendo che il dies a quo coincidesse con l'approvazione del progetto esecutivo del 19 dicembre 1989. Nel ricorso per cassazione il professionista dedusse: 1) violazione dell'art. 2041 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla stipula del contratto di appalto del 5 maggio 1992, o comunque dall'approvazione di un progetto stralcio del 6 agosto 1991, e dunque non fosse decorso il termine decennale al momento della domanda del 30 ottobre 2001; 2) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che la precedente azione contrattuale proposta in altro giudizio avrebbe interrotto la prescrizione dell'azione di arricchimento, ovvero che la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva negato il credito contrattuale, poiché solo allora l'azione sussidiaria sarebbe divenuta esercitabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello sia nel fissare il dies a quo della prescrizione al momento in cui il progetto fu acquisito e utilizzato dall'amministrazione, cioè con l'approvazione del progetto esecutivo del 19 dicembre 1989, sia nell'escludere che la precedente domanda di adempimento contrattuale potesse interrompere la prescrizione dell'azione di indebito arricchimento. La Corte ha applicato il principio per cui l'azione ex art. 2041 c.c. e quella contrattuale sono azioni diverse, fondate su fatti costitutivi e petita non fungibili; pertanto la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale non interrompe la prescrizione del diverso credito indennitario. Ha inoltre affermato che la decorrenza della prescrizione non può essere spostata al passaggio in giudicato della sentenza che abbia respinto la precedente domanda contrattuale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'obbligo indennitario da arricchimento senza causa sorge quando la prestazione è oggettivamente utilizzata dall'amministrazione; da quel momento decorre la prescrizione dell'azione.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento ha natura sussidiaria, ma tale sussidiarietà non sposta in sé il dies a quo della prescrizione fino al giudicato sulla domanda contrattuale precedentemente proposta.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dell'azione ex art. 2041 c.c. ciò coincide con l'utilizzazione della prestazione da parte del destinatario.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base di proposta della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio dopo richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è applicata la condanna a una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di arricchimento senza causa, il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui la prestazione professionale viene oggettivamente acquisita e utilizzata dal beneficiario, non con la compiuta esecuzione dell'opera o con il successivo riconoscimento soggettivo dell'utilità.
  • L'azione di indebito arricchimento e l'azione contrattuale di adempimento non sono fungibili: hanno petitum e causa petendi diversi e si fondano su fatti costitutivi eterodeterminati; perciò la domanda relativa al credito contrattuale non interrompe la prescrizione del diverso credito indennitario ex art. 2041 c.c.
  • La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa non comporta che la prescrizione inizi solo dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia respinto l'azione contrattuale precedentemente esperita.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto deve essere pertinente al diritto azionato; una domanda giudiziale riferita a un diverso titolo non produce effetti interruttivi sul credito fondato su un titolo autonomo e diverso.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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