Cassazione Penale, Sentenza n. 09919/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 16/09/2025 che rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (09/07/2025, GIP) relativo all'autovettura AUDI 4 targata FK212VA, disposta nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza del "collegamento stabile" (nexus) tra il veicolo e il reato, considerata l'assenza di modifiche al veicolo, la scarsità di episodi contestati (solo tre) e lo stato di incensuratezza dell'indagata; (3) carenza e contraddittorietà della prognosi relativa al pericolo che la disponibilità del veicolo favorisse futuri reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso: il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché questioni non dedotte nel riesame o consistenti in censure di merito non proponibili in questa sede; il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 321 cod.proc.pen. consente il sequestro di cose "pertinenti al reato" oltre il corpo di reato, quando sia dimostrata la "relazione di asservimento" ossia un nesso strumentale non occasionale. Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente evidenziato l'uso sistematico e reiterato dell'autovettura per trasporto e consegna della droga e per incontri finalizzati al ritiro del corrispettivo, configurando così il collegamento stabile e giustificando il sequestro preventivo per evitare il protrarre o aggravarsi delle conseguenze del reato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
Consente il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato; la nozione di pertinenza è ampia e richiede un rapporto di asservimento non meramente occasionale tra cosa e reato
Norma sanzionatoria in materia di stupefacenti cui si riferisce il procedimento; giustifica misure cautelari reali quando la cosa sia strumentale all'attività di spaccio
Disciplina la confisca facoltativa per beni pertinenti al reato; richiede rapporto di asservimento tra cosa e illecito per giustificare la confisca
Rilevante nell'ambito delle fattispecie di confisca per reati specifici; interpretato unitamente all'art. 240 per la nozione di pertinenza
Definisce il corpo del reato; la Corte sottolinea che la pertinenza ai fini del sequestro è più ampia rispetto alla nozione di corpo del reato
Regola l'udienza camerale in sede di riesame; la Corte ha richiamato l'importanza di sollevare lì le questioni per evitare l'inammissibilità in Cassazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi non dedotti nel giudizio di merito o non proposti nei termini processuali previsti
Prevede la condanna alle spese del ricorso rigettato; applicata alla ricorrente
Massime di principio
- Il sequestro preventivo può riguardare non solo il "corpo del reato" ma anche beni "pertinenti" quando sussista una relazione di asservimento tra la cosa e l'attività criminosa
- Per i veicoli impiegati in reati di stupefacenti non è sufficiente il mero impiego occasionale: è richiesto un uso reiterato e funzionale del mezzo nelle fasi esecutive dell'attività illecita per fondare il sequestro o la confisca
- Censure relative alla proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di riesame e discusse in udienza camerale; se emergono per la prima volta in Cassazione sono inammissibili
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione è limitato: il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammissibile per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza e ragionevolezza
- La prova del nesso di pertinenzialità può fondarsi su elementi concreti come l'uso sistematico del bene per trasporto, consegna o incontri con acquirenti, non necessariamente su modifiche strutturali del veicolo
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