Cassazione Penale, Sentenza n. 30373/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di sequestro preventivo/ablativo emesso dal Tribunale di Milano (4/2/2021) su beni ritenuti riconducibili al ricorrente: nuda proprietà e usufrutto di un immobile in Parabiago, due autovetture BMW e disponibilità finanziarie. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la pericolosità sociale del Georgijevski (art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011) sulla base di una lunga serie di reati contro il patrimonio, dell'assenza di redditi leciti nel ventennio precedente e della sproporzione tra acquisti e redditi dichiarati; circostanze quali versamenti in contanti, bonifici esteri e la vendita di un immobile familiare venivano ritenute indizi di provenienza illecita. La difesa aveva dedotto carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la misura, mancata prova della provenienza illecita dei beni (prodotti difensivi, tra cui un atto notarile croato attribuito a un presunto donante Antonio Kremic) e prova del rapporto di lavoro che avrebbe giustificato redditi leciti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza della motivazione e delle valutazioni svolte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello di Milano). La Corte ha ritenuto che: i giudici di merito hanno adeguatamente delimitato cronologicamente il periodo di pericolosità sociale e dimostrato la reiterazione di reati; gli acquisti risultavano sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dell'intero nucleo familiare; l'atto notarile estero era carente (mancanza di generalità e causale) e quindi non idoneo a provare l'uso di risorse lecite; la circostanza di essere stato trovato in possesso di 8.200,00 euro durante un tentativo di trasferimento oltre confine era sintomatica, anche se seguito da assoluzione, e non veniva superata dalle prove difensive; il successivo rapporto di lavoro non giustificava acquisti anteriori. Per tali ragioni il provvedimento ablativo è stato ritenuto sorretto da adeguata motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma indicata alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b)
Utilizzato per qualificare la pericolosità sociale (pericolosità generica) del prevenuto in presenza di commissione abituale di delitti, fondamento soggettivo per l'adozione di misure ablative di prevenzione
art. 4, comma 1, lett. c)
Riferito ai presupposti oggettivi della confisca di prevenzione; la Corte ha valutato la provenienza dei beni e la loro riconducibilità al periodo di pericolosità
Richiama il principio di perimetrazione cronologica: la confisca può colpire beni acquisiti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale
Norma procedure relative agli accertamenti e alle valutazioni nel procedimento di prevenzione richiamata in relazione alla valutazione del rapporto di lavoro e delle prove difensive
Rilevante per la descrizione dei presupposti e delle misure ablative; la Corte ha ritenuto sussistere il presupposto oggettivo della provenienza illecita
Richiamato tra le norme del decreto in tema di misure di prevenzione e valutazioni relative ai beni oggetto di provvedimento
art. 28, comma 1, lett. b)
Riferimento normativo collegato all'ambito applicativo delle misure ablative; la Corte ha applicato i criteri di legge nella valutazione delle risultanze probatorie
art. 606, comma 1, lett. b)
Fondamento giuridico per le censure in cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto le doglianze in realtà dirette alla rivalutazione del merito e quindi inammissibili
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione e per la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
Citato in relazione alle censure relative agli accertamenti documentali e alle indagini difensive; richiede adeguata valutazione degli elementi probatori nel giudizio di merito
Fatto relativo alla violazione normativa di contenimento pandemico, menzionato come episodio sintomatico (possesso di 8.200,00 euro); la Corte ha ritenuto che, anche se il ricorrente è stato poi assolto e la fattispecie è stata depenalizzata, l'episodio rimane indicativo nel giudizio di pericolosità sociale
Costituzione
Richiamato in relazione al diritto a una motivazione adeguata delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse completa e idonea
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la valutazione della "pericolosità sociale" si fonda sia su elementi soggettivi (reiterazione di condotte delittuose) sia su elementi oggettivi (discrepanza tra redditi dichiarati e capacità patrimoniali); il giudice può desumere la provenienza illecita in assenza di prova convincente della legittima origine dei fondi
- Il principio di perimetrazione cronologica limita la confisca ai beni acquisiti nel periodo in cui è dimostrata la pericolosità: redditi e rapporti di lavoro sopravvenuti non giustificano acquisti anteriori
- Documenti attestanti trasferimenti o donazioni estere devono contenere generalità complete e causale chiara e verificabile; la mera dichiarazione formale, senza elementi identificativi o prova di effettiva dazione, può essere ritenuta inidonea
- La disponibilità materiale del bene (uso continuativo, intestazioni fittizie a familiari, possesso di contante consistente durante tentativi di trasferimento all'estero) rafforza la ricostruzione di riconducibilità al prevenuto
- In sede di Cassazione sono ammissibili soprattutto censure per violazione di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente; il riesame del merito e la semplice critica alla valutazione probatoria dei giudici di merito sono generalmente inammissibili
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale produrre documentazione probatoria completa e tempestiva: contratti di lavoro con prove di corresponsione, ricevute e bonifici tracciati, atto di donazione con identificazione certa del donante e motivazione della liberalità, dichiarazioni fiscali coerenti e verificabili
- Se sussistono elementi che possono interrompere la correlazione temporale tra ricavi illeciti e acquisti (es. prova certa di riscossione di somme lecite antecedenti agli acquisti), occorre dimostrarli in modo documentale e verificabile, possibilmente mediante accertamenti ufficiali (certificazioni, certificati fiscali, estratti conto ufficiali)
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