Cassazione Civile, Sentenza n. 34290/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva che la CTR aveva ignorato le norme sull'autotutela e non aveva rilevato un errore materiale derivante dalla scorretta trasposizione del contenuto del processo verbale di constatazione (pvc) nell'avviso di accertamento; sosteneva che l'Agenzia avrebbe dovuto sanare l'errore in autotutela e che la CTR si era sostituita all'Amministrazione correggendo l'atto invece di limitarne il controllo formale
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo: la CTR, con apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, ha valutato l'errore materiale come irrilevante perché l'avviso di accertamento richiamava per relationem il pvc che conteneva la motivazione puntuale e le prove; ha inoltre richiamato il principio che il giudizio tributario è di "impugnazione-merito" e il contribuente doveva contestare il merito (an/quantum) e non limitarsi a vizi formali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una censura nuova non dedotta in grado di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 17.000,00, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Obbligo di motivazione dell'atto impositivo: la motivazione serve a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa e di poterla contestare efficacemente; qui la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem al pvc
Motivi di cassazione richiamati (n.3 violazione di legge, n.4 nullità); la Corte ha valutato alcuni di tali motivi infondati e ha dichiarato inammissibile quello riguardante una censura nuova non sollevata in appello
d.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, come indicato nel dispositivo
Principio giurisprudenziale: natura del giudizio tributario come "impugnazione-merito" (richiamata da Cass. 26/03/2014, n. 2272 e altre pronunce)
Il processo tributario mira a decidere sul rapporto tributario nel merito; quindi il contribuente non può limitarsi ad eccepire vizi formali dell'atto se non contesta anche l'an/il quantum della pretesa
Orientamenti di Cassazione sulla inammissibilità di censure nuove in cassazione (es. Cass. 26/03/2012, n. 4787; Cass. 25/02/2021, n. 5155)
Non possono essere proposte per la prima volta in cassazione questioni non già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello; il ricorrente deve indicare dove la questione è stata dedotta nel giudizio di merito
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il giudice di merito può valutare e superare vizi formali dell'atto se, alla prova dei fatti, la motivazione complessiva (anche per relationem al pvc) consente al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa
- La Corte di cassazione non sindaca gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito se questi hanno supporto negli atti e nelle prove processuali
- Il contribuente che contesta un avviso di accertamento deve, oltre a segnalare vizi formali, proporre contestazioni di merito (an/quantum); limitarsi a vizi formali può essere insufficiente per ottenere l'accoglimento
- Non è compito del giudice sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio dell'autotutela: il ruolo del giudice è decidere sul rapporto tributario, mentre l'autotutela amministrativa resta in capo all'ente impositore
- In cassazione sono inammissibili le censure nuove non sollevate in precedenti gradi; il ricorrente deve precisare in quali atti del merito la questione è stata dedotta per consentire il controllo ex actis
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34198/2021 del 15/11/2021
- Sentenza civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34199/2021 del 15/11/2021
- Sentenza civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34200/2021 del 15/11/2021
- Sentenza civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34201/2021 del 15/11/2021
- Sentenza civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34210/2021 del 15/11/2021
- Sentenza civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34215/2021 del 15/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →