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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34290/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva che la CTR aveva ignorato le norme sull'autotutela e non aveva rilevato un errore materiale derivante dalla scorretta trasposizione del contenuto del processo verbale di constatazione (pvc) nell'avviso di accertamento; sosteneva che l'Agenzia avrebbe dovuto sanare l'errore in autotutela e che la CTR si era sostituita all'Amministrazione correggendo l'atto invece di limitarne il controllo formale

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo: la CTR, con apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, ha valutato l'errore materiale come irrilevante perché l'avviso di accertamento richiamava per relationem il pvc che conteneva la motivazione puntuale e le prove; ha inoltre richiamato il principio che il giudizio tributario è di "impugnazione-merito" e il contribuente doveva contestare il merito (an/quantum) e non limitarsi a vizi formali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una censura nuova non dedotta in grado di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 17.000,00, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Obbligo di motivazione dell'atto impositivo: la motivazione serve a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa e di poterla contestare efficacemente; qui la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem al pvc

  • art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4

    Motivi di cassazione richiamati (n.3 violazione di legge, n.4 nullità); la Corte ha valutato alcuni di tali motivi infondati e ha dichiarato inammissibile quello riguardante una censura nuova non sollevata in appello

  • d.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, come indicato nel dispositivo

  • Principio giurisprudenziale: natura del giudizio tributario come "impugnazione-merito" (richiamata da Cass. 26/03/2014, n. 2272 e altre pronunce)

    Il processo tributario mira a decidere sul rapporto tributario nel merito; quindi il contribuente non può limitarsi ad eccepire vizi formali dell'atto se non contesta anche l'an/il quantum della pretesa

  • Orientamenti di Cassazione sulla inammissibilità di censure nuove in cassazione (es. Cass. 26/03/2012, n. 4787; Cass. 25/02/2021, n. 5155)

    Non possono essere proposte per la prima volta in cassazione questioni non già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello; il ricorrente deve indicare dove la questione è stata dedotta nel giudizio di merito

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il giudice di merito può valutare e superare vizi formali dell'atto se, alla prova dei fatti, la motivazione complessiva (anche per relationem al pvc) consente al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa
  • La Corte di cassazione non sindaca gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito se questi hanno supporto negli atti e nelle prove processuali
  • Il contribuente che contesta un avviso di accertamento deve, oltre a segnalare vizi formali, proporre contestazioni di merito (an/quantum); limitarsi a vizi formali può essere insufficiente per ottenere l'accoglimento
  • Non è compito del giudice sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio dell'autotutela: il ruolo del giudice è decidere sul rapporto tributario, mentre l'autotutela amministrativa resta in capo all'ente impositore
  • In cassazione sono inammissibili le censure nuove non sollevate in precedenti gradi; il ricorrente deve precisare in quali atti del merito la questione è stata dedotta per consentire il controllo ex actis

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