Sentenza del 24/07/2024 n. 20597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l’Agenzia aveva recuperato l’IVA detratta dalla Camel per acquisti di scarti ferrosi fatturati da K1 Systems, ritenuta una società cartiera interposta in operazioni soggettivamente inesistenti, applicando anche sanzioni e interessi. La CTP di Chieti aveva accolto il ricorso perché il PVC e gli allegati erano stati prodotti dall’Ufficio tardivamente; la CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo utilizzabili i documenti e confermando la ripresa fiscale, anche in relazione alla mancata applicazione del reverse charge. In cassazione la Camel ha formulato nove motivi: poteri istruttori residui del giudice tributario; tardività e utilizzabilità in appello del PVC e degli allegati e violazione del contraddittorio; omesso esame dell’effettività delle operazioni; deducibilità dei costi; contenuto delle fatture; uso di fatti asseritamente notori; mancata verifica della consapevolezza o responsabilità della Camel e delle prove da essa offerte; mancata allegazione della denuncia all’avviso; conseguenze della violazione del reverse charge sul diritto alla detrazione. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure: nel corso del giudizio la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi («rottamazione quater») prevista dalla L. n. 197 del 2022 e aveva già pagato le prime tre rate, dichiarando di rinunciare al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’adesione alla definizione agevolata e la rinuncia della ricorrente avevano fatto venir meno l’interesse alla decisione; non essendo provata la comunicazione della rinuncia alla controparte, non ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le questioni di merito e i nove motivi non sono stati quindi decisi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. Esclusa anche la condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, perché la rinuncia è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente; mancando, tuttavia, la prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio.
La rinuncia può condurre all’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; se però non risulta provata la sua comunicazione alla controparte, la Corte può comunque dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con successiva memoria, depositata in data 19.04.2023, i difensori della ricorrente hanno rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall' art. 1 , commi da 231 a 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione quater), allegando la relativa documentazione, e hanno dichiarato di rinunciare al presente giudizio, chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ. con la compensazione delle spese di lite.
Nel caso deciso, l’adesione documentata alla definizione agevolata, accompagnata dalla rinuncia al giudizio, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente a ottenere una decisione sul ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'a rt. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 , in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
La sopravvenuta rinuncia al ricorso non comporta il raddoppio del contributo unificato quando il relativo presupposto si verifica dopo la proposizione dell’impugnazione.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio, il ricorrente aderisce a una definizione agevolata e rinuncia a proseguire, la Corte può non esaminare le questioni di merito, perché viene meno l’interesse alla decisione.
- Per ottenere l’estinzione per rinuncia ai sensi dell’art. 391 c.p.c. occorre che risulti la comunicazione dell’atto alla controparte; in mancanza, la rinuncia può comunque rilevare come sopravvenuta carenza di interesse e condurre all’inammissibilità del ricorso.
- La decisione non conferma né smentisce nel merito l’accertamento tributario o i principi della CTR su operazioni soggettivamente inesistenti e reverse charge: tali questioni sono rimaste prive di esame in cassazione.
- La sopravvenienza della rinuncia dopo la proposizione del ricorso esclude, secondo la decisione, il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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