Cassazione Penale, Sentenza n. 34190/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censure sulla ritenuta partecipazione del ricorrente ad un'associazione dedita al narcotraffico (contestata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 74 DPR 309/1990 e si eccepisce errata qualificazione della condotta come associativa anziché concorso nei reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990; si contesta inoltre che il provvedimento sia mera copia dell'ordinanza di primo grado e non risponda alle doglianze difensive); (2) censura della gravità indiziaria relativa ai reati-fine (art. 73 DPR 309/1990) per presunta mancanza di riscontri, assenza di sequestri collegabili ad alcuni capi, e uso ingiustificato di captazioni ritenute irrilevanti o non idonee a determinare la tipologia di stupefacente; (3) contestazione delle esigenze cautelari per mancanza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, con richiamo alla presunzione di non necessità di misure cautelari ex art. 275, comma 3 cod. proc. pen. e al fatto che le condotte contestate sono datate e che altri coindagati hanno subito misure diverse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia compiuto una autonoma e logicamente motivata valutazione, riferendo adeguatamente le ragioni della gravità indiziaria sulla base di intercettazioni ambientali e telefoniche, sequestri (tra cui rinvenimenti di marijuana per 14,5 kg al momento dell'arresto del ricorrente e 800 kg in una serra), geolocalizzazioni, arresti e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Ha confermato la qualificazione di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e l'applicazione della custodia cautelare in carcere per i capi contestati; ha ritenuto infondate le doglianze sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari (in particolare la presunzione di pericolosità e la possibilità di reiterazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (importo indicato nel dispositivo; il testo fornito è troncato).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (menzione aggravante art. 416-bis.1 nel testo)
La Corte rileva che l'aggravante contestata è stata comunque esclusa nel capo relativo, ma la decisione di merito non è censurabile sul profilo della qualificazione quando la motivazione risulta coerente e logica.
Norma chiave per la qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte condivide l'interpretazione del Tribunale secondo la quale gli elementi investigativi (intercettazioni, sequestri, geolocalizzazioni, dichiarazioni di collaboratore) dimostrano la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti.
Si tratta dei reati-fine di detenzione, acquisto, trasporto e detenzione a fini di cessione e coltivazione di stupefacenti; la ripetuta commissione di tali reati in concorso è stata ritenuta idonea a costituire indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione all'associazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione rilevante circa la necessità della custodia cautelare in presenza di determinate circostanze; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'operatività delle presunzioni e l'assenza di elementi idonei a superarle.
Principio che la valutazione delle esigenze cautelari è individuale e autonoma per ciascun indagato: la Corte conferma che misure differenti fra coindagati possono essere giustificate dalla diversa posizione e dalla personalità di ciascuno.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per ricorsi manifestamente infondati; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'indeterminatezza di alcune censure e l'assenza di confronto concreto con la motivazione di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale agli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza; disposto nell'atto finale della decisione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle intercettazioni salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica o irragionevole: le censure di merito sono, quindi, inammissibili se non specifiche.
- La ripetuta commissione di reati-fine di natura narcotrafficante, unitamente a sequestri, intercettazioni e geolocalizzazioni, può costituire indizio grave, preciso e concordante della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990).
- La distinzione tra concorso nei reati e associazione per delinquere si fonda sulla stabilità del vincolo e sull'indeterminatezza del programma criminoso: indizi di strutturazione, ruoli prestabiliti, luoghi stabili di produzione e stoccaggio favoriscono la qualificazione come associazione.
- Le presunzioni rilevanti in tema di esigenze cautelari (art. 275, comma 3) possono giustificare la custodia cautelare se non sono forniti elementi concreti e attuali idonei a confutarle; la valutazione della pericolosità è individuale e tiene conto della personalità e della condotta processuale del singolo.
- Sequestri materiali, arresti di più soggetti, dichiarazioni di collaboratori e riscontri tecnici (geolocalizzazioni, agganci di celle) rafforzano la prova indiziaria e rendono più difficile il successo di censure generiche sulla mancanza di riscontri.
- La diversa sorte cautelare fra coindagati può essere giustificata da differenti contributi alla criminalità e profili personali, perciò non è sufficiente il confronto generico con misure adottate per altri per ottenere il riesame della misura personale.
- I ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari devono contenere censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; la genericità e la mancata contestazione dei passaggi logici decisivi portano all'inammissibilità.
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