Cassazione Civile, Sentenza n. 9686/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge debitore)
La controversia
La ricorrente aveva avviato un’espropriazione immobiliare per riscuotere crediti relativi all’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione. Il resistente aveva proposto opposizione all’esecuzione, eccependo in compensazione un credito di regresso conseguente al pagamento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e condannato la procedente a pagare la somma eccedente la compensazione; la Corte d’appello di Palermo aveva confermato. Aveva rilevato, tra l’altro, che il titolo azionato non risultava riferito a una quota alimentare per i figli; che il controcredito derivava dal pagamento del mutuo e non dalla transazione con la banca; che il credito non era prescritto, anche per effetto dell’interruzione nei confronti della condebitrice solidale; e che le somme del mutuo, versate su un conto cointestato, erano state impiegate per realizzare un impianto sportivo su terreno comune. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che l’assegno comprendeva il mantenimento proprio e quello dei figli e che, per la sua natura alimentare, non era compensabile. Con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla prescrizione dei pagamenti effettuati mediante trattenute sui ratei di stipendio in una procedura esecutiva. Con il terzo ha lamentato l’omesso esame della distinzione tra il credito derivante dalla transazione e quello relativo ai pagamenti rateali, da cui sarebbe derivata una diversa decorrenza della prescrizione quinquennale. Con il quarto ha invocato l’art. 1304 c.c., sostenendo che non era provato che avesse voluto profittare della transazione né che avesse beneficiato delle somme mutuate, utilizzate dall’altro coniuge per costruire in proprio un campo sportivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché la ricorrente non aveva riportato gli atti necessari a verificare la dedotta non contestazione della quota destinata ai figli e il contenuto del titolo esecutivo; nel merito è stato ritenuto infondato. La Corte ha distinto il credito per il mantenimento dei figli non economicamente indipendenti, di natura alimentare e non compensabile, da quello per il mantenimento del coniuge, che non ha la stessa struttura. Ha inoltre escluso che, nell’opposizione all’esecuzione, si possa scindere il titolo unitario per individuare una quota alimentare non compensabile. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano specificamente la statuizione d’appello sulla decorrenza unitaria della prescrizione dal compiuto adempimento transattivo e non chiarivano se il credito opposto fosse comunque quello derivante da tale adempimento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specificamente l’autonoma ragione secondo cui l’importo pagato con la transazione era sensibilmente inferiore al debito comune, previamente e pacificamente sussistente. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, non essendosi costituita la parte intimata. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
Il mantenimento dei figli ancora privi di autonomia economica risponde a un bisogno strutturale ed è qualificato come credito propriamente alimentare.
il distinguo essenziale con l’importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall’art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest’ultimo caso non vi sia la più lata spettanza;
L’assegno di mantenimento del coniuge separato ha una portata più ampia rispetto agli alimenti e non è per ciò solo qualificabile come credito alimentare.
l’inscindibilità della quota in parola, ai fini in scrutinio, si salda, al contempo, con l’indiscussa tassatività delle ipotesi d’impignorabilità precipitato della deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c. (Cass., 17/10/2018, n. 26042, p.20) – e correlato divieto di compensazione (art. 1246 c.c., n. 3);
Il divieto di compensazione opera per i crediti impignorabili nei casi previsti dalla legge; ciò non consente tuttavia di scomporre, in sede esecutiva, un titolo unitario per ricavarne una quota alimentare non risultante dal titolo.
l’inscindibilità della quota in parola, ai fini in scrutinio, si salda, al contempo, con l’indiscussa tassatività delle ipotesi d’impignorabilità precipitato della deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c. (Cass., 17/10/2018, n. 26042, p.20) – e correlato divieto di compensazione (art. 1246 c.c., n. 3);
L’impignorabilità costituisce deroga al principio della responsabilità patrimoniale generale e le relative ipotesi sono tassative.
deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione;
Nell’opposizione all’esecuzione può essere opposto in compensazione al credito per mantenimento del coniuge un controcredito certo, anche se illiquido, purché di pronta liquidazione.
parte ricorrente, pur affermando di averla dedotta in seconde cure, non riporta, come necessario alle conseguenti verifiche, ex art. 366 c.p.c., n. 6, nè il tenore della costituzione della controparte da cui sarebbe emersa la non contestazione del profilo, nè quello del precetto che faccia comprendere cosa si fosse esattamente azionato con il correlativo titolo il che corrisponde all’obiezione della stessa Corte territoriale che osserva come non fosse stato prodotto neppure il relativo titolo esecutivo (pag. 2 della sentenza impugnata);
Chi denuncia in cassazione la mancata considerazione di circostanze processuali deve indicare e riportare gli atti necessari a consentire la verifica della censura.
Non presente un passaggio di applicazione o interpretazione della norma da parte della Corte.
La norma è richiamata nella ricostruzione della motivazione d’appello quanto all’interruzione della prescrizione verso la condebitrice solidale; la Cassazione non sviluppa su di essa una propria interpretazione.
Non presente un passaggio di applicazione o interpretazione della norma da parte della Corte.
La norma è invocata con il quarto motivo, dichiarato inammissibile per mancata censura specifica di un’autonoma ratio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il credito per il mantenimento dei figli, anche maggiorenni, che non abbiano raggiunto l’autonomia economica presuppone uno stato di bisogno strutturale, ha natura propriamente alimentare ed è indisponibile, impignorabile e non compensabile, salvo che venga in rilievo un credito di pari natura alimentare.
- L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato non è, per la sua sola funzione assistenziale, un credito alimentare: deriva dall’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e ha un’estensione solidaristica più ampia rispetto alle esigenze primarie di sopravvivenza. Può quindi essere opposto in compensazione con un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione.
- Nell’opposizione all’esecuzione non è possibile scomporre il titolo esecutivo unitario di mantenimento per individuare una quota alimentare non compensabile, poiché ciò richiederebbe di rivalutare i presupposti intrinseci del titolo formato in altra sede e potrebbe determinare una dilazione incompatibile con la ragionevole durata dell’esecuzione.
- In cassazione, la parte che deduce l’omesso esame di una circostanza processuale o la non contestazione di un fatto deve indicare e riportare gli atti indispensabili a verificare la censura; la loro mancata riproduzione comporta l’inammissibilità del motivo.
- La censura di cassazione deve confrontarsi specificamente con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata contestazione di una ratio decidendi sufficiente comporta l’inammissibilità del motivo.
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