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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34162/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva ricevuto da Agenzia delle Entrate-Riscossione una cartella esattoriale fondata su una precedente ingiunzione fiscale emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, che assumeva mai notificata. Davanti al giudice di merito aveva proposto opposizione deducendo sia l'inesistente notificazione del titolo esecutivo sottostante, sia l'insussistenza del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale aveva invece riqualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenendola tardiva, e aveva poi aggiunto considerazioni sulla nullità della notifica e sulla sanatoria per effetto dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione la società lamentava: omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo del credito e del diritto ad agire esecutivamente; errata qualificazione dell'opposizione, che doveva essere considerata anche opposizione all'esecuzione o opposizione ad ingiunzione fiscale, non limitata al solo vizio di notifica; erronea affermazione della nullità, e non dell'inesistenza, della notificazione dell'ingiunzione, con conseguente sanatoria, nonostante la parte avesse contestato il credito nel merito e non solo la ritualità della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi riuniti nei limiti esposti, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sulla base della corretta qualificazione dell'opposizione e del corretto riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale. Ha precisato che, una volta dedotto anche il mancato credito e il difetto del diritto di procedere ad esecuzione forzata, la domanda non poteva essere trattata come mera opposizione ex art. 617 c.p.c.; in sede di rinvio il giudice dovrà esaminare la pretesa come opposizione all'esecuzione/opposizione ad ingiunzione fiscale, ponendo a carico dell'ente creditore la prova dei fatti costitutivi del credito. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non deve omettere di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata, quando tale domanda risulti effettivamente proposta.

  • art. 2 r.d. n. 639 del 1910

    Richiamato quale base normativa dell'ingiunzione fiscale.

  • art. 3 r.d. n. 639 del 1910

    L'opposizione proposta avverso l'ingiunzione fiscale va valutata alla luce della sua funzione di contestazione del credito e non solo della regolarità formale del titolo; il termine previsto non è ritenuto perentorio.

  • art. 32 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato nel quadro della disciplina dell'opposizione all'ingiunzione fiscale.

  • art. 17, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato in relazione alla disciplina delle opposizioni in materia di riscossione.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma evocata per qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione, poiché era stata contestata anche la pretesa creditoria e il diritto di procedere esecutivamente.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte esclude che la domanda fosse limitata alla sola opposizione agli atti esecutivi, poiché l'opposizione investiva anche il merito della pretesa.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione.

  • art. 146 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, l'ente creditore assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito; l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

  • art. 111 Cost.

    È incompatibile con una lettura che mantenga anche nella fase contenziosa una presunzione di verità a favore del credito racchiuso nell'ingiunzione fiscale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La ricorrente ha correttamente riportato il contenuto dell'atto introduttivo, consentendo il controllo sul decisum impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale avente ad oggetto un credito di diritto privato, l'ente che ha emesso l'ingiunzione assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
  • L'ingiunzione fiscale cumula titolo esecutivo e atto prodromico all'esecuzione, ma tale peculiarità non comporta alcuna presunzione di verità del credito nella successiva fase contenziosa: il rapporto resta soggetto alle ordinarie regole probatorie.
  • Se nell'atto introduttivo l'opponente non contesta solo la notificazione del titolo, ma anche l'esistenza del credito e il diritto di procedere ad esecuzione forzata, la domanda non può essere limitata alla mera opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Nel giudizio di opposizione, il giudice deve qualificare la domanda secondo il suo effettivo contenuto sostanziale; una qualificazione riduttiva che ometta di considerare la contestazione del credito integra errore di diritto.
  • La dichiarazione di tardività o inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi rende irrilevanti le ulteriori argomentazioni del giudice sulla validità o sanatoria della notificazione, se tali argomentazioni costituiscono mera motivazione aggiuntiva.
  • Il termine per proporre opposizione avverso l'ingiunzione fiscale non è, per ciò che la Corte richiama, perentorio.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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