Cassazione Civile, Ordinanza n. 24622/2023 del 14/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società, all'esito della quale una dipendente è stata collocata tra i lavoratori da licenziare. La Corte d'appello di Roma, in riforma del primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la società al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità e dei contributi assistenziali e previdenziali. La Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che l'accordo sindacale sui criteri di scelta fosse sindacabile e che la scelta potesse riguardare anche una sola unità produttiva solo se giustificata da esigenze tecnico-organizzative e produttive specificamente dimostrate; dall'altro, ha valorizzato la mancata produzione in giudizio della comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991, dalla quale sarebbe stato possibile verificare la specificazione delle ragioni della limitazione della scelta e l'impossibilità di evitare il licenziamento mediante trasferimento ad altra unità. Ha inoltre ritenuto non provata la fungibilità delle mansioni della lavoratrice rispetto ad altre posizioni, osservando che la quota prevalente delle attività riguardava gare d'appalto, mansioni non soppresse, e che il criterio di selezione appariva irrazionale e potenzialmente discriminatorio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 5 e 7 L. 223/1991, 343 e 112 c.p.c. e 2043 c.c., sostenendo: che la Corte d'appello aveva erroneamente ravvisato la violazione dei criteri di scelta; che la lavoratrice non aveva assolto l'onere di dimostrare l'inadempimento datoriale e di indicare correttamente i comparatori; che le mansioni assegnate erano infungibili rispetto a quelle degli altri dipendenti; e che, comunque, i criteri di scelta erano stati concordati con le organizzazioni sindacali. La società ha anche contestato la tempestività dell'impugnazione della controparte, eccezione respinta dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione alla luce del termine di scadenza prorogato ex art. 155, comma 5, c.p.c. Tuttavia ha rigettato il ricorso nel merito, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi e che la ricorrente aveva censurato solo una di esse, tralasciando di impugnare la statuizione relativa alla mancata produzione della comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991. Richiamando il principio secondo cui, quando una sentenza si fonda su più rationes autonome ciascuna idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione di una sola di esse determina l'inammissibilità del gravame o comunque ne impedisce l'accoglimento, la Corte ha confermato la decisione di merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura non è stata idonea a scalfire tutte le rationes poste a base della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata denunciata la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali, ma il motivo è risultato comunque inefficace per mancata impugnazione di una ratio autonoma.
Richiamati in relazione alla procedura di licenziamento collettivo e ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Richiamati dalla ricorrente come norme processuali asseritamente violate, ma senza incidere sull'esito del giudizio di legittimità.
Richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini del rigetto, che dipende dall'omessa censura di una autonoma ratio decidendi.
La mancata produzione della comunicazione prevista dalla norma ha impedito al giudice di merito di verificare la specificazione delle ragioni della limitazione della scelta e la possibilità di trasferimento ad altra unità produttiva.
I termini in scadenza di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo; per questo il ricorso è stato ritenuto tempestivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola ratio impedisce l'accoglimento del ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di errori di diritto o di omesso esame di fatti decisivi non vale se resta intatta una autonoma base argomentativa della decisione di merito.
- Nella procedura di licenziamento collettivo, la mancata produzione della comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 può precludere la verifica giudiziale della specificità delle ragioni organizzative e delle modalità di selezione dei lavoratori.
- Il rispetto dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi richiede che le ragioni della limitazione della platea e dell'eventuale impossibilità di ricollocazione interna siano specificamente allegate e provate.
- La tempestività del ricorso per cassazione va valutata applicando la proroga automatica al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato.
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