Cassazione Penale, Sentenza n. 26776/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda trae origine da una condanna definitiva per un reato tributario commesso negli anni 2015, 2016 e 2017, per il quale era stata disposta la confisca per equivalente del profitto ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000. In sede esecutiva il tribunale aveva respinto l'istanza del condannato volta a far dichiarare illegittima la confisca già eseguita su un immobile di valore catastale molto superiore al residuo profitto confiscabile, sostenendo che l'ablazione avesse travalicato il limite del "fino alla concorrenza" e che il quantum dell'imposta evasa fosse stato determinato in modo illegittimo dalla Guardia di Finanza, senza accertamento dell'amministrazione finanziaria e senza contraddittorio. Il ricorso deduceva: violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per avere l'ordinanza ritenuto legittima l'acquisizione integrale dell'immobile nonostante l'eccedenza di valore rispetto al residuo; vizio di motivazione per non avere risposto alla doglianza sulla sproporzione e per avere recepito acriticamente la quantificazione del profitto operata dalla Guardia di Finanza; violazione delle norme sull'esecuzione della confisca per avere negato il potere del giudice dell'esecuzione sul bene già trasferito al demanio; omesso controllo sulla scelta del bene da confiscare e mancata considerazione di beni alternativi di minor valore; violazione di legge per la determinazione del profitto in sede esecutiva senza accertamento tributario e senza contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui si contestava la quantificazione dell'imposta evasa/profitto, affermando che spetta al giudice penale determinarne l'ammontare sulla base degli elementi acquisiti nel processo, inclusi gli accertamenti della Guardia di Finanza, senza vincolo rispetto agli esiti dell'amministrazione finanziaria e senza necessità di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate. Ha altresì escluso una carenza di potere del giudice dell'esecuzione solo per l'intervenuta assegnazione del bene all'Agenzia del Demanio. È invece stata accolta la censura relativa alla sproporzione della misura ablatoria nella scelta dell'immobile da confiscare: il principio di proporzionalità opera anche nella confisca e, nel caso di bene immobile non indiviso di valore notevolmente superiore al residuo profitto, il giudice deve verificare le allegazioni del condannato circa l'esistenza di beni alternativi di valore inferiore ma capienti, nonché l'eventuale già intervenuta destinazione pubblica del bene. Poiché l'ordinanza impugnata non ha esaminato correttamente tali profili, è stata annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p.
viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge in cassazione, ma le doglianze che investono la quantificazione del profitto e il potere del giudice dell'esecuzione vengono in parte ritenute infondate
art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p.
viene richiamato come parametro del vizio di motivazione, accolto solo quanto al difetto di esame della sproporzione della confisca e della possibilità di individuare beni alternativi
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
prevede la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari; la Corte ribadisce la natura obbligatoria della misura e la possibilità per il giudice dell'esecuzione di determinarne o integrarne il quantum
consente al giudice dell'esecuzione di ordinare la confisca e di procedere alla sua individuazione e determinazione anche se il giudice della cognizione non vi abbia provveduto
richiamato come norma concorsuale relativa ai reati oggetto della condanna definitiva
richiamato come norma sul concorso di persone nei reati oggetto della condanna definitiva
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
indicato come reato tributario presupposto della confisca per equivalente
richiamato in via analogica per sostenere che, in caso di esecuzione su immobile, il debitore può chiedere la conversione/sostituzione con somma di denaro in funzione del rispetto della proporzionalità
Massime di principio
- In materia di confisca per equivalente sui reati tributari, il giudice penale può determinare autonomamente il profitto del reato sulla base degli elementi acquisiti nel processo, compresi gli accertamenti della Guardia di Finanza, senza vincoli derivanti da un previo accertamento dell'amministrazione finanziaria e senza necessità di un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.
- Il giudice dell'esecuzione conserva il potere di incidere sulla confisca anche quando il bene sia già stato assegnato all'Agenzia del Demanio, ma deve verificare in concreto se l'ablazione abbia già raggiunto le finalità perseguite e se la situazione del bene sia mutata nelle more.
- Il principio di proporzionalità opera anche nella confisca e impone di evitare l'ablazione di un bene di valore notevolmente eccedente il profitto confiscabile quando siano prospettati beni alternativi di minor valore e comunque capienti.
- Nel caso di confisca per equivalente avente ad oggetto un immobile non indiviso, il condannato deve allegare l'esistenza di altri beni idonei a soddisfare il credito ablatorio; il giudice deve dare risposta specifica a tali allegazioni e non può limitarsi ad affermare in astratto la legittimità della confisca.
- La mera esecuzione formalmente "fino alla concorrenza" non basta a escludere la sproporzione se, in concreto, viene colpito integralmente un bene di valore molto superiore al residuo profitto da confiscare.
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