Cassazione Penale, Ordinanza n. 22783/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 12 dicembre 2024 il G.U.P. di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., agli imputati la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno per il reato contestato in concorso. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione: dell'art. 54 c.p. (stato di necessità), dell'art. 80 D.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990. La Corte rileva che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attengono alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché fondati su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Trattandosi di impugnazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, le doglianze relative allo stato di necessità, all'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990 e alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990 sono state ritenute estranee ai limitati motivi ammissibili. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
invocato come motivo di violazione di legge, ma non scrutinabile nel perimetro dei motivi consentiti contro il patteggiamento
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
dedotto dai ricorrenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non rientrante tra i motivi ammessi ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
dedotto dai ricorrenti, ma non esaminabile nel giudizio di legittimità contro patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita i soli motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a qualsiasi violazione di legge.
- Sono inammissibili i motivi che non attengono alla libertà di autodeterminazione dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, la deduzione di questioni come cause di giustificazione, aggravanti o qualificazioni speciali del reato è inammissibile se non rientra nei motivi espressamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi contro la sentenza di patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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