Cassazione Civile, Ordinanza n. 40190/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di rilascio di un locale-deposito sito in Ariano Irpino. Una società immobiliare, assumendosi proprietaria del bene per acquisto da una società costruttrice, ha chiesto la liberazione dell’immobile sostenendo che al momento dell’immissione materiale esso fosse occupato senza titolo da una persona fisica che lo utilizzava come deposito per la società di cui era socia accomandataria. La convenuta ha resistito deducendo che il locale fosse pertinenziale rispetto a un immobile destinato a delegazione ACI, in uso al Comune, e che la detenzione fosse legittimata da una concessione comunale. Il Comune, chiamato in causa, ha sostenuto di avere acquisito il bene al proprio patrimonio e di averlo attribuito in uso per l’esercizio della delegazione ACI. Il tribunale ha rigettato la domanda di rilascio; la corte d’appello ha invece accolto il gravame della società attrice, ordinando il rilascio dell’immobile, ritenendo: non provata una valida cessione in proprietà al Comune; inesistente la concessione in uso per difetto di forma scritta e di titolarità dell’ente; tardiva l’eccezione di usucapione; irrilevante la documentazione richiamata dal primo giudice. In cassazione la parte soccombente ha dedotto tre motivi: 1) nullità del contratto di compravendita del 2005 per motivo illecito comune e per finalità di sottrazione del bene a un vincolo pubblico; 2) omesso esame del possesso mediato del Comune tramite concessione in uso del bene dal 1989; 3) violazione delle norme sulla forma e sugli atti della p.a., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la validità della concessione in uso. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza, per mancata specifica allegazione della questione nei gradi di merito e per mancata indicazione dei fatti da cui desumere il motivo illecito; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sulla tardività dell’eccezione di usucapione, statuizione non censurata; il terzo perché non investiva la reale ragione della decisione, cioè l’assenza di titolarità del bene in capo al Comune al momento della pretesa concessione, oltre all’irrilevanza della norma invocata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva accolto la domanda di rilascio dell’immobile e condannato la detentrice al rilascio del locale libero da persone e cose. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso, evidenziando per il primo il difetto di specificità e autosufficienza, per il secondo la mancata aggressione della ratio decidendi relativa alla tardività dell’eccezione di usucapione, e per il terzo la non pertinenza della censura rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla mancanza di titolarità del bene in capo al Comune al momento della concessione. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità del contratto può essere denunciata, ma nel ricorso occorre allegare in modo specifico i fatti costitutivi della dedotta illiceità o nullità e la questione deve essere stata tempestivamente posta nei gradi di merito, salvo il rilievo officioso nei limiti consentiti.
Il motivo illecito comune, per rilevare ai fini della nullità, deve risultare da allegazioni specifiche e da fatti processualmente emersi, non potendo essere desunto in via meramente assertiva.
Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto quando la domanda presupponga la validità del rapporto, ma il rilievo officioso va coordinato con l’onere di allegazione delle circostanze di fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure riconducibili in modo chiaro a uno dei motivi tipici; non è ammissibile una doglianza formulata in modo generico o confuso tra violazione di legge, omesso esame e omessa pronuncia.
Per evitare la preclusione della questione, la parte deve riproporre in appello le eccezioni e difese non accolte dal primo giudice.
L’omessa pronuncia integra un vizio della decisione solo se il motivo di ricorso la deduce in modo univoco come nullità derivante dall’omissione, non come semplice difetto di motivazione.
La nullità del contratto, quando attiene ai fatti costitutivi della domanda e non sia stata già decisa, può essere rilevata d’ufficio anche in appello come eccezione in senso lato.
L’eccezione di usucapione deve essere tempestivamente proposta nei termini di legge; se sollevata tardivamente è inammissibile e la relativa statuizione, se non impugnata, passa in giudicato.
Il possesso, anche mediato, non assume rilievo se la censura non incide sulla ratio della decisione impugnata o se la questione resta preclusa dal giudicato interno.
L’azione di rivendicazione/rilascio presuppone la dimostrazione del titolo di proprietà e della mancanza di un valido titolo di detenzione in capo al convenuto.
La norma non è pertinente se la decisione si fonda non sulla modalità di efficacia dell’atto, ma sull’inesistenza del potere dispositivo dell’ente al momento della pretesa concessione.
La disposizione richiamata è stata ritenuta inconferente rispetto a una concessione in uso ampliativa, non ad atti limitativi della sfera giuridica dei privati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non è specificamente ancorata ai fatti processuali e agli atti rilevanti, o quando non indica in quale fase e con quale atto la questione sia stata tempestivamente proposta.
- La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, ma il rilievo officioso non esonera la parte dall’onere di allegare i fatti costitutivi della nullità e di indicare gli elementi processuali da cui essa risulti.
- L’omessa pronuncia va dedotta come vizio di nullità della sentenza e non come semplice difetto di motivazione o generica violazione di legge; la censura deve consentire di verificare l’effettiva proposizione della domanda o eccezione nei gradi di merito.
- Una censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non attinge la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica deve investire la specifica ragione posta a base della decisione.
- L’eccezione di usucapione deve essere proposta tempestivamente secondo i termini processuali; se dichiarata tardiva e non specificamente impugnata, la relativa statuizione passa in giudicato e rende irrilevanti ulteriori profili sul possesso.
- La validità di una concessione o attribuzione in uso da parte della pubblica amministrazione presuppone la titolarità del bene e il rispetto delle forme richieste; se l’ente non è proprietario o non ha potere dispositivo, la concessione è giuridicamente inesistente.
- Nel giudizio di rilascio o rivendicazione, la parte attrice deve dimostrare il proprio titolo e la mancanza di un valido titolo di detenzione in capo al convenuto; le difese del convenuto devono confrontarsi con questa struttura della domanda.
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