Cassazione Penale, Sentenza n. 33598/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale escluso l'applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 416-bis, comma 1, n. 3, c.p., nonostante il ricorrente avesse avviato un percorso di collaborazione e reso dichiarazioni circa l'appartenenza ad un'associazione mafiosa e lo smercio di banconote false; il ricorrente allegava in sede di memoria le dichiarazioni già rese in appello ritenendole idonee a provare la circostanza attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza: i documenti e le produzioni prodotti in memoria dopo il termine non potevano sanare l'originario difetto di allegazione nel ricorso. Inoltre, sul merito la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso l'attenuante speciale, perché le dichiarazioni rese dallo Zito risultavano carenti di specificità e non fornivano conferme sufficienti circa la provenienza delle banconote dal contesto associativo né circa il versamento del presunto 10% all'associazione mafiosa; la decisione ha quindi concluso per la manifesta infondatezza e inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110; art. 453 cod. pen.
Costituiscono i reati ascritti in primo grado e confermati in appello: il concorso di persone nel reato e il reato relativo alle banconote false; usate come capo di imputazione di base rispetto alla valutazione dell'attenuante speciale.
art. 416-bis c.p. (circostanza attenuante speciale)
art. 416-bis, comma 1, comma 3 cod. pen.
L'attenuante speciale prevista richiede che il reato sia stato commesso 'con le condizioni' previste dall'art. 416-bis o per agevolare l'attività di un'associazione mafiosa; la Corte evidenzia che occorre prova, almeno in fatto, della commissione del delitto in presenza delle condizioni mafiose e che le dichiarazioni autoaccusatorie devono essere verificate nella loro veridicità e specificità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Disposizione che ha consentito il deposito scritto di requisitoria e conclusioni nel giudizio di legittimità; la Corte osserva che tuttavia le produzioni tardive non sanano il difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 173 disposizione attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso; il motivo è stato enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ma il ricorso si è rivelato non autosufficiente.
Richiama il termine dei 'cinque giorni liberi' per le memorie: la Corte rileva, per analogia procedimentale, che memorie o produzioni ex post non rispettose dei termini sono tardive e non possono essere considerate.
art. 378 c.p.c. (richiamato per analogia)
Analogicamente richiamato per spiegare che la memoria illustrativa non può integrare motivi originariamente generici o inammissibili; servirebbe solo a chiarire motivi già autosufficienti.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato L. 23/6/2017, n. 103)
Norma che dispone le sanzioni per il ricorso inammissibile: condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: documenti o integrazioni prodotti dopo i termini non sanano difetti originari e sono irrilevanti, salvo casi espressamente previsti.
- L'attenuante speciale collegata all'art. 416-bis richiede che emerga, almeno "in fatto", che il reato sia stato commesso con metodo mafioso o per agevolare l'associazione; ciò può richiedere la formale contestazione oppure elementi probatori univoci che comprovino la circostanza.
- Le dichiarazioni autoaccusatorie vanno valutate con rigore: il giudice deve apprezzarne veridicità, genuinità e attendibilità e motivare perché escludere il rischio di autocalunnia; spesso è richiesta una qualche forma di conferma o riscontro probatorio.
- Le produzioni difensive depositate in violazione dei termini procedurali (anche nel rito camerale) sono considerate tardive e non possono integrare o correggere motivi originariamente inammissibili o generici.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende quando la colpa nell'aver proposto il ricorso è ritenuta rilevante.
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