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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16034/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che confermava la condanna per concorso in un reato in materia di stupefacenti. Ha censurato: 1) l'affermazione di responsabilità, sostenendo che fosse fondata solo sulle dichiarazioni di una testimone più volte contraddittoria e inattendibile; 2) la ricostruzione del concorso nel reato, deducendo che non emergesse alcun contributo concreto del ricorrente; 3) la qualificazione giuridica del fatto, invocando la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d'appello non si sarebbe espressa sul punto. La Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché dirette contro una motivazione di merito solida, coerente e priva di manifesta illogicità, già specificamente resa dalla Corte d'appello sulle questioni riproposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da vizi logici manifesti. In particolare, ha valorizzato gli elementi oggettivi posti a base dell'affermazione di responsabilità: le dichiarazioni della testimone, ritenute attendibili perché lineari, coerenti e costanti, i riscontri costituiti dal rinvenimento nell'abitazione dell'imputato di ingenti quantità di stupefacenti, materiale per il confezionamento, denaro contante e telefoni cellulari, nonché i contatti telefonici tra la testimone e l'imputato nel periodo rilevante. Ha inoltre osservato che la richiesta di applicazione della fattispecie lieve non era stata dedotta in appello, e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che il diniego era stato motivato in modo specifico, evidenziando l'assenza di elementi positivi e la reiterazione sistematica della condotta. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La responsabilità contestata riguardava il concorso nel reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sufficientemente dimostrato il contributo dell'imputato sulla base di prove dichiarative e riscontri oggettivi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità se non è stata oggetto di specifico motivo di appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi elementi negativi specifici, quali la reiterazione della condotta, la sistematicità e l'approfittamento di condizioni di fragilità della persona offesa/acquirente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata contenga una motivazione logica, coerente e adeguata sui punti controversi.
  • La dichiarazione accusatoria di una persona offesa o testimone può sostenere l'affermazione di responsabilità se il giudice di merito ne accerti l'attendibilità intrinseca e la corrobori con riscontri esterni oggettivi.
  • Nel concorso nel reato di stupefacenti, il contributo dell'imputato può essere desunto da un quadro probatorio unitario composto da dichiarazioni, riscontri materiali, contatti telefonici e altri indici convergenti.
  • La richiesta di qualificazione del fatto in termini di lieve entità deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito; se proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi concreti, come la reiterazione della condotta, la sua sistematicità e l'assenza di indici favorevoli al trattamento di benevolenza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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