Cassazione Civile, Ordinanza n. 22783/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due soggetti contro i comproprietari dell'appartamento sovrastante per far accertare la loro esclusiva proprietà di una porzione di sottotetto e del terrazzo sovrastante il proprio appartamento, con conseguente condanna al rilascio e al risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi, avevano chiesto in via riconvenzionale l'accertamento del loro acquisto per usucapione del sottotetto e il ripristino di opere che assumevano emulative. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda degli attori, riconoscendo la proprietà del terrazzo e della parte di sottotetto soprastante l'appartamento degli stessi; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 948 e 99 c.p.c., sostenendo che la domanda dovesse essere qualificata come azione di rivendicazione e che, quindi, gli attori avrebbero dovuto fornire la probatio diabolica sulla proprietà del bene, non essendo sufficiente la sola qualificazione come pertinenza del bene principale; 2) omessa o contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 116 e 195 c.p.c., per non aver considerato che il titolo di acquisto degli attori menzionava solo appartamento e lastrico, non il suppenno; 3) omessa motivazione e violazione degli artt. 1146 e 1153 c.c. per il rigetto della domanda di usucapione, assumendo che il possesso fosse stato continuativo da parte loro e dei loro danti causa; 4) violazione dell'art. 833 c.c. per il rigetto della domanda riconvenzionale di danni e ripristino per asserito comportamento emulativo, contestando la valutazione delle opere realizzate sul terrazzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva riconosciuto la proprietà della porzione di sottotetto in capo agli attori sulla sola base della sua funzione pertinenziale rispetto all'appartamento sottostante. Ha affermato che la domanda, essendo una rivendicazione e non una mera azione personale di restituzione, imponeva comunque la prova rigorosa della proprietà anche del bene principale, non potendo la pertinenzialità sostituire la probatio diabolica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo inammissibile; il quarto infondato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi di diritto indicati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
La domanda di dichiarazione di abusiva occupazione di un immobile di proprietà dell'attore, con condanna al rilascio e al risarcimento, quando non sia collegata alla cessazione di un rapporto che giustifichi la detenzione, va qualificata come azione di rivendicazione.
Il giudice deve qualificare correttamente la domanda proposta, senza alterarne il contenuto sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto nei limiti attualmente consentiti dalla norma riformata.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La disciplina sul filtro dell'appello e sulla doppia conforme si applica ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Il risarcimento in forma specifica non può surrogare, fuori dai limiti della tutela possessoria, un'azione di spoglio non più esperibile.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o valuta una prova legale come liberamente apprezzabile; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
È richiamato con riferimento alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
È richiamato in relazione all'unione del possesso del dante causa a quello dell'avente causa ai fini dell'usucapione.
È richiamato nel motivo relativo all'usucapione, ma la Corte non ne valorizza una specifica interpretazione.
È la norma invocata per il comportamento emulativo e il relativo ripristino, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la motivazione di merito non era mancante o apparente.
È richiamato nei precedenti citati per affermare che il giudice non può sostituire alla domanda di usucapione un accertamento di proprietà fondato solo sulla pertinenzialità.
Massime di principio
- L'azione con cui si deduca l'occupazione abusiva di un immobile e si chiedano rilascio e danni, se non collegata alla cessazione di un rapporto obbligatorio che giustificava la detenzione, va qualificata come azione di rivendicazione e comporta l'onere della probatio diabolica in capo all'attore.
- La qualificazione di un bene come pertinenza non costituisce, di per sé, un modo di acquisto della proprietà: per ottenere l'accertamento dominicale sulla cosa accessoria occorre comunque dimostrare il titolo di proprietà del bene principale e il relativo rapporto funzionale non può sostituire la prova della titolarità.
- La mera contestazione o l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non attenua automaticamente l'onere probatorio del rivendicante; l'attenuazione opera solo se il convenuto riconosce o non contesta specificamente l'appartenenza del bene al dante causa dell'attore nel momento di inizio del possesso utile.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nella doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra la loro diversità.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca alla prova un regime di valutazione giuridicamente errato; non è sufficiente lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La deduzione di fatti asseritamente pacifici richiede che il ricorrente indichi specificamente in quali atti la circostanza sia stata allegata e come sia stata provata o non contestata; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La motivazione è solo apparente o mancante quando non consente di ricostruire il percorso argomentativo della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere il vizio di nullità.
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