Cassazione Civile, Ordinanza n. 14741/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva svolto attività dal 1984 in forza di convenzioni ex art. 53 della legge n. 740 del 1970 presso l'Istituto penitenziario di Lecce e, dal 2008, presso l'ASL di Lecce in forza di trasferimento disposto da fonti amministrative richiamate in sentenza. In giudizio chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e, di conseguenza, le differenze retributive, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo corretta la qualificazione del rapporto come collaborazione, valorizzando la conformità delle convenzioni al modello legale. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'erronea interpretazione dell'art. 7 degli accordi individuali, in relazione all'art. 1362 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse deciso solo sull'assenza di esclusività senza esaminare adeguatamente la clausola convenzionale e senza valutare lo specifico atto stipulato, con conseguente omesso esame di un profilo devoluto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato che la censura non rispettava l'onere di specifica indicazione dei documenti richiamati; comunque non coglieva la ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva esaminato il motivo di gravame e lo aveva respinto, rilevando espressamente la conformità delle convenzioni al modello legale. Inoltre, la doglianza tendeva a sollecitare un nuovo esame del merito e dell'interpretazione delle clausole negoziali, attività preclusa in sede di legittimità, mentre la dedotta violazione dei canoni ermeneutici era solo enunciata senza adeguato sviluppo argomentativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'articolo non sussiste quando il giudice di merito esamini il motivo di gravame e lo respinga, anche mediante rinvio alla decisione di primo grado, senza omettere la pronuncia sul petitum dedotto.
La censura sull'interpretazione contrattuale è inammissibile se si traduce in richiesta di riesame del contenuto delle clausole senza una concreta e specifica illustrazione della violazione dei canoni ermeneutici.
art. 36 Cost.
È richiamato quale parametro della domanda di differenze retributive conseguenti alla pretesa subordinazione del rapporto, ma non viene affrontato nel merito dalla Corte di cassazione.
art. 53 della legge n. 740 del 1970
Costituisce la base normativa delle convenzioni su cui si fondava il rapporto di collaborazione dedotto in causa.
d.P.C.M. 1° aprile 2008
Richiamato come atto di trasferimento dell'attività svolta dal ricorrente presso l'ASL di Lecce.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice di merito ha comunque esaminato il motivo di appello e si è pronunciato sul relativo petitum, anche per relationem alla sentenza di primo grado.
- La deduzione di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una diversa lettura delle clausole negoziali, essendo necessario indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo.
- La censura che non individua con precisione i documenti o le clausole su cui si fonda è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il giudice di merito accerta la conformità delle convenzioni al modello legale e esclude la subordinazione, la contestazione in cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa qualificazione del rapporto senza una critica specifica alla ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14700/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14706/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14711/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14712/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14714/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14723/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →