Cassazione Penale, Sentenza n. 32589/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Espone due motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 74 T.U. stupefacenti e art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che i contatti con altri indagati derivavano dal suo ruolo di assuntore e non dalla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20); porta quale elemento probatorio l'intercettazione del 21 aprile 2017 in cui usa l'espressione "vostra" e non "nostra", a sostegno della tesi di non appartenenza al sodalizio. 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 274 e 275 c.p.p.), contestando l'applicazione della massima misura cautelare senza adeguata motivazione sul pericolo di reiterazione, considerato che a suo carico vi sono solo due episodi ex art. 73 T.U. stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente rispetto al secondo. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20): la motivazione non fornisce elementi concreti idonei a esprimere una "qualificata probabilità" di colpevolezza ai fini cautelari. Per ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 20) e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, indicando la competenza ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; le altre censure risultano assorbite e la misura cautelare relativa agli altri capi non è stata espressamente annullata nella pronuncia qui riportata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 74
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nella sentenza è stata invocata per il capo 20 ma la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione a supporto dei gravi indizi di appartenere a tale associazione.
Richiamata quale elemento di aggravamento per il vincolo associativo di tipo mafioso/"connessione mafiosa"; la decisione segnala la necessità di concreti indizi per qualificare tale collegamento.
T.U. stupefacenti, art. 73
Norma che punisce produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; utilizzata per contestare i singoli episodi (capi 23, 40, 43). La Cassazione non ha annullato nella pronuncia i provvedimenti riferiti a tali capi, avendo concentrato l'annullamento sul capo 20.
codice di procedura penale, art. 309
Disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari; la Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi del comma 7 per un nuovo esame.
codice di procedura penale, art. 292
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione degli elementi indiziari: la motivazione del giudice deve dare conto, secondo logica e principi giuridici, delle ragioni che giustificano la sussistenza dei gravi indizi.
codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275
Articoli richiamati dal ricorrente in ordine alle censure sulla motivazione e sulla corretta applicazione delle misure cautelari e dei relativi limiti; la Corte ha ritenuto tali questioni assorbite dalla fondatezza del primo motivo.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari fondate su indizi di associazione a delinquere occorrono elementi concreti e circostanziati che rendano probabile l'adesione all'organizzazione: la mera partecipazione a singoli reati o i contatti con altri indagati non sono di per sè sufficienti.
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto: singole espressioni o termini (es. "vostra" vs "nostra") non possono, senza riscontri ulteriori, costituire prova dell'appartenenza a un sodalizio.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare in modo chiaro la qualificata probabilità di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione, collegando i fattori di rischio agli elementi specifici del caso (numero e gravità degli episodi, ruolo, precedenti, modalità).
- Se la motivazione del giudice di merito è insufficientemente argomentata in relazione ai gravi indizi, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame, limitando l'annullamento alla parte viziata.
- Le censure sulla scelta della misura più afflittiva (es. custodia in carcere) richiedono al giudice di esprimere ragioni specifiche e proporzionate: l'adozione automatica della massima misura senza ponderazione dei presupposti violerebbe i principi di proporzionalità e motivazione.
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