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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23471/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

Un coniuge separato aveva convenuto l'altro chiedendone la condanna, a titolo di azione generale di arricchimento senza causa, al pagamento di somme corrispondenti ai maggiori importi che egli assumeva di avere sostenuto per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili acquistati in costanza di matrimonio e intestati in misura non corrispondente ai rispettivi apporti, oltre alla restituzione del prezzo di acquisto di mobili destinati alla casa coniugale e rimasti nella disponibilità dell'ex coniuge. La convenuta aveva eccepito la prescrizione e l'infondatezza della domanda, proponendo anche riconvenzionali. In appello la domanda principale era stata respinta; nel ricorso per cassazione l'attore ha dedotto: 1) che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tempestiva l'eccezione della convenuta fondata sull'esistenza di un'obbligazione naturale, sostenendo che si trattasse di eccezione in senso stretto proponibile solo nella comparsa di risposta; 2) falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. e violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il giudice qualificato la vicenda come riconducibile a obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. anziché come operazione negoziale immobiliare non assistita da tale causa; 3) omessa pronuncia e vizi motivazionali in relazione ai presupposti dell'obbligazione naturale, in particolare alla spontaneità della prestazione e alla sua proporzionalità rispetto alle condizioni del solvens e al patrimonio disponibile. La controricorrente ha inoltre eccepito l'esistenza di giudicato esterno, ma tale eccezione è stata dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente, perché non autosufficientemente dimostrata e comunque formata anteriormente alla definizione del giudizio di appello; ha poi affermato che, in tema di azione di arricchimento senza causa, la deduzione dell'esistenza di un'obbligazione naturale costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto, sicché può essere proposta anche oltre le preclusioni invocate dal ricorrente. Ha quindi dichiarato inammissibili o infondati gli ulteriori motivi, osservando che l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione naturale e della proporzionalità/adeguatezza delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; nel caso, il ricorrente sollecitava soltanto una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di ingiustificato arricchimento richiede l'assenza di giusta causa quale elemento costitutivo; chi agisce deve allegare e provare che il proprio depauperamento sia privo di causa legittima.

  • art. 2034 c.c.

    le attribuzioni patrimoniali tra coniugi durante il matrimonio possono integrare adempimento di obbligazione naturale se espressione di solidarietà familiare e se proporzionate e adeguate alle condizioni economico-sociali delle parti.

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato dal ricorrente in chiave di falsa applicazione, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto o abbia disatteso il principio del libero apprezzamento; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è evocata dal ricorrente, ma non accolta perché le questioni dedotte attengono a mere difese o a valutazioni di merito.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la censura di falsa applicazione di norme sostanziali.

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di nullità processuale e omessa pronuncia.

  • art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso per cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    non osta alla produzione del giudicato esterno solo se questo si sia formato dopo la scadenza del termine per le allegazioni in appello; qui, invece, il giudicato era anteriore e quindi non utilmente spendibile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la riserva del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'azione generale di arricchimento senza causa, l'assenza di giusta causa dell'attribuzione patrimoniale è elemento costitutivo della domanda: l'attore deve allegare che lo spostamento patrimoniale non sia sorretto da una valida ragione giuridica.
  • La deduzione che l'attribuzione patrimoniale sia stata eseguita in adempimento di un'obbligazione naturale non integra un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa che contesta il fatto costitutivo della domanda di arricchimento.
  • Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi durante il matrimonio possono essere ricondotte all'obbligazione naturale quando siano espressive della solidarietà familiare e risultino proporzionate e adeguate alle condizioni economiche e sociali delle parti.
  • L'accertamento della sussistenza di un'obbligazione naturale e della proporzionalità/adeguatezza della prestazione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non affetta da anomalie estreme.
  • La deduzione del giudicato esterno in cassazione è soggetta a limiti processuali: occorre rispettare l'onere di specifica allegazione e localizzazione degli atti e, soprattutto, il giudicato deve essersi formato in tempo utile rispetto alla definizione del giudizio di merito; altrimenti l'eccezione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della provaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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