Cassazione Civile, Ordinanza n. 20132/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che le parti avevano raggiunto una conciliazione giudiziale. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto costi relativi a prestazioni asseritamente rese da una ditta individuale, ritenendoli privi dei requisiti di certezza, congruità, determinatezza e/o determinabilità previsti dall’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, con conseguente rideterminazione di IRES, IRAP e IVA. Il ricorso per cassazione era proposto sulla base di un unico motivo, ma nel testo non è specificato il contenuto analitico della censura. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi sottoscritto una conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato come base normativa per i requisiti di certezza, congruità, determinatezza e/o determinabilità dei costi deducibili; l’avviso di accertamento li aveva ritenuti insussistenti.
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È la norma sulla conciliazione giudiziale nel processo tributario; la stipula della conciliazione ha determinato la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
Cita il rito camerale per la trattazione del ricorso.
Cita il rito camerale per la trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una conciliazione giudiziale nel processo tributario, la controversia cessa per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- La conciliazione giudiziale comporta la definizione della lite senza pronuncia sul merito delle censure proposte in cassazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per conciliazione, le spese possono essere compensate se così pattuito dalle parti o disposto dal giudice in coerenza con l’accordo intervenuto.
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