Cassazione Penale, Sentenza n. 34976/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato per avere violato la prescrizione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, impostagli con provvedimento del Tribunale di Roma del 27 giugno 2016, che gli vietava di associarsi a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione. In particolare, gli era contestato di essersi associato a tre soggetti, uno dei quali sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e gravato da numerose condanne, e gli altri due gravati da condanne irrevocabili. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31 maggio 2019, lo aveva condannato; la Corte d’appello di Roma aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione. La pena era stata calcolata assumendo una pena base di un anno, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata e applicando la riduzione per il rito abbreviato. Con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente denunciava vizio di motivazione sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p., sostenendo che la Corte d’appello avesse richiamato i precedenti penali senza individuare gli indici di maggiore pericolosità e senza rapportarli alla distanza temporale tra i fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che la recidiva, quale fattore di aumento della pena, deve essere valutata in concreto considerando, tra l’altro, natura e offensività dei reati, omogeneità, distanza temporale e occasionalità della ricaduta, senza fermarsi al dato formale dei precedenti. Ha ritenuto tuttavia esaustiva e logica la motivazione d’appello, che aveva valorizzato i plurimi ed eterogenei precedenti dell’imputato e la sostanziale analogia di due condanne per evasione con il reato giudicato, ravvisando una crescente propensione verso quella tipologia delittuosa e una maggiore pericolosità sociale. La censura è stata inoltre giudicata generica e meramente rivalutativa, perché non idonea a confrontarsi realmente con la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso elementi per ritenerlo esente da colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha rideterminato nella misura di mesi otto di reclusione la pena inflitta a Fabio Raducci dal Tribunale di Roma con pronuncia del 31/05/2019, in relazione al reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 06 ottobre 2011 n. 159, perché contravveniva agli obblighi a lui imposti con provvedimento del Tribunale di Roma del 27/06/2016, di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, con prescrizione di non associarsi a persone che abbiano subito condanne e che siano sottoposte a misure di prevenzione.
La violazione degli obblighi imposti con la sorveglianza speciale, nella forma descritta dalla sentenza, integra il reato contestato.
Giova precisare che l'apprezzamento inerente alla sussistenza della recidiva - nella sua portata di amplificazione sanzionatoria - va operato in concreto, ossia alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv 247838 (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01 e Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 - 01).
La recidiva qualificata non consegue automaticamente alla presenza di precedenti: il giudice deve valutarne concretamente la significatività ai fini dell’amplificazione sanzionatoria.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La doglianza sussunta nell’impugnazione, peraltro, è aspecifica e confutativa, dato che si limita ad affermare la propria tesi, senza poi realmente colmare di contenuti la critica; la struttura argomentativa della avversata decisione, in definitiva, non risulta in alcun modo scalfita dalle argomentazioni poste a fondamento del ricorso, che sono di tenore meramente rivalutativo e generico.
La censura di vizio della motivazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una tesi generica o rivalutativa senza confrontarsi specificamente con l’apparato argomentativo della decisione impugnata.
Massime di principio
- La recidiva, quale fattore di amplificazione sanzionatoria, deve essere accertata in concreto e non può fondarsi sul solo riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Il giudice deve valutare, tra gli altri elementi, la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività delle condotte, la loro omogeneità, la distanza temporale, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante rilevante per la personalità e il grado di colpevolezza dell’imputato.
- È adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva quando la decisione valorizza plurimi precedenti e, in particolare, la sostanziale analogia di alcuni di essi con il reato per cui si procede, traendone una crescente propensione alla specifica tipologia delittuosa e una maggiore pericolosità sociale.
- È inammissibile per aspecificità la censura sulla motivazione che si limita ad affermare una diversa tesi o a sollecitare una rivalutazione, senza indicare in modo concreto perché gli argomenti della decisione impugnata sarebbero illogici, contraddittori o carenti.
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