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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25144/2025 del 13/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento recuperando IVA indebitamente detratta su fatture relative alle spese sostenute per l’organizzazione degli eventi denominati "34° e 35° Premio Masi" degli anni 2015 e 2016. All’esito di un PVC, l’Ufficio aveva qualificato tali costi come spese di rappresentanza, quindi indetraibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 633/1972, mentre la società li riteneva spese di pubblicità. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo che le spese avessero una forte caratterizzazione commerciale assimilabile alla pubblicità. In Cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 19-bis.1, lett. h), d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 108 TUIR e del D.M. 19 novembre 2008, sostenendo che il discrimine tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti: le prime mirano ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa senza aspettativa diretta di incremento delle vendite, le seconde hanno finalità promozionale diretta di prodotti e servizi. Contestava dunque la qualificazione operata dal giudice di merito, ritenuta fondata su una motivazione insufficiente e non coerente con i criteri normativi e giurisprudenziali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il criterio decisivo per distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità è quello degli obiettivi immediatamente perseguiti: le prime sono volte ad accrescere immagine e prestigio dell’impresa, le seconde a promuovere direttamente prodotti o servizi e a incrementarne le vendite. Ha ritenuto che la CTR non avesse svolto una compiuta verifica in fatto, limitandosi a valorizzare la "forte caratterizzazione commerciale" dell’evento, senza individuare uno specifico collegamento con la pubblicizzazione o vendita dei prodotti aziendali. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché il quadro normativo e giurisprudenziale interno era già conforme a quello unionale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.

  • art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 633/1972

    Esclude la detrazione IVA per le spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, salvo l’eccezione per i beni di costo unitario non superiore a cinquanta euro.

  • art. 108, comma 2, TUIR

    Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti dal decreto ministeriale, in funzione della natura e destinazione delle spese.

  • art. 1, comma 1, D.M. 19 novembre 2008

    Le spese di rappresentanza sono quelle erogazioni gratuite di beni e servizi con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevoli e coerenti con l’obiettivo di generare anche potenziali benefici economici per l’impresa.

Massime di principio

  • Nel distinguere tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità rilevano gli obiettivi immediatamente perseguiti: le prime mirano ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa, le seconde a promuovere direttamente prodotti o servizi e a favorirne la vendita.
  • La gratuità è un indice tipico delle spese di rappresentanza, ma non costituisce da sola il criterio decisivo di qualificazione; deve essere valutata insieme alla natura e alla funzione concreta della spesa.
  • Per qualificare come spesa di pubblicità un costo relativo a eventi o iniziative promozionali è necessario un concreto e specifico collegamento con la presentazione commerciale dei prodotti o con la finalità diretta di incremento delle vendite, non essendo sufficiente una generica caratterizzazione commerciale dell’iniziativa.
  • La valutazione di merito sulla natura della spesa richiede una rigorosa verifica in fatto dell’effettiva finalità dell’esborso; una motivazione apodittica o equivoca non è sufficiente.
  • Il quadro normativo interno sulla distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è coerente con la nozione unionale di pubblicità come diffusione di un messaggio informativo sulle qualità di un prodotto o servizio, finalizzato a incrementare le vendite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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