Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21380/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società che aveva commissionato lavori su un immobile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che l'aveva condannata a pagare, in favore dell'esecutrice dei lavori, l'importo di euro 90.000 oltre accessori. La controversia nasceva da opere di manutenzione straordinaria eseguite su un immobile di proprietà della ricorrente: l'attrice in primo grado sosteneva che il rapporto fosse intercorso direttamente con la proprietaria dell'immobile e che l'altra società avesse assunto il debito con accollo non liberatorio; la convenuta sosteneva invece che il contratto fosse intercorso tra la società proprietaria e una cooperativa, la quale avrebbe poi subappaltato i lavori. In appello la società attrice aveva ottenuto il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di appalto direttamente con la società proprietaria. Con il primo motivo la ricorrente denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello, dopo avere rilevato il giudicato interno nei confronti della cooperativa fallita, avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda condannando la sola proprietaria al pagamento dell'intero importo. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972, 115 c.p.c. e 1656 c.c., sostenendo che le fatture e la nota di credito emesse in regime di reverse charge dimostrassero con certezza l'esistenza di un subappalto tra la cooperativa e l'esecutrice dei lavori, e quindi escludessero un appalto diretto con la proprietaria. Con il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 2729 e 1273 c.c. e 116 c.p.c., contestando la ricostruzione presuntiva del rapporto negoziale compiuta dalla Corte territoriale e la mancata valorizzazione degli elementi documentali che, a suo dire, avrebbero imposto la qualificazione del rapporto come subappalto e non come accollo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi infondati perché diretti in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione di merito del rapporto contrattuale.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la condanna della società ricorrente al pagamento dell'importo dovuto all'appaltatrice si coordinava con il capo ormai definitivo nei confronti della cooperativa fallita e con l'accollo non liberatorio già accertato; ha inoltre rilevato che il credito era unico e che la solidarietà passiva tra i debitori operava comunque in base agli artt. 1292 e 1294 c.c., senza necessità di una specifica pronuncia sul punto. Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha chiarito che il regime fiscale applicato al rapporto e la documentazione contabile richiamata potevano al più costituire elementi indiziari, ma non erano decisivi per la qualificazione giuridica del rapporto; la censura, pertanto, si traduceva in una critica alla valutazione delle prove e al ragionamento presuntivo del giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e non apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione o omessa pronuncia quando il giudice di merito condanna un debitore all'adempimento del credito già richiesto, anche se non esplicita la solidarietà, se il petitum sostanziale è unico e non si discute dei rapporti interni tra i debitori.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri; non quando si contesta la diversa valutazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando la prova è legale; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 1656 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di subappalto, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione del rapporto sulla base della sola documentazione fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi; la loro concreta valorizzazione è riservata al giudice di merito e non può essere ribaltata in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accollo del debito, ma la Corte ha ricondotto il rapporto al credito unico già accertato e alla conseguente coobbligazione verso il creditore.

  • art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972

    Il reverse charge nei subappalti può costituire un elemento indiziario del rapporto, ma non ha valore determinante per qualificare giuridicamente il contratto in assenza di ulteriori riscontri.

  • art. 1292 c.c.

    Le obbligazioni solidali possono derivare da titoli diversi; il creditore può ottenere una sola volta il pagamento dell'unico credito.

  • art. 1294 c.c.

    La solidarietà passiva si presume tra più condebitori, salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È dato atto, in caso di rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata esplicitazione della solidarietà passiva non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice accerta un unico credito del creditore verso più debitori e la condanna di uno si coordina con un capo ormai definitivo nei confronti dell'altro.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione di fatture, note di credito o altri documenti in una censura di violazione di legge, se in realtà si mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del rapporto contrattuale.
  • Il regime fiscale applicato dalle parti, incluso il reverse charge, non è di per sé decisivo per qualificare un rapporto come appalto o subappalto: esso può solo concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l'uso di un criterio legale di valutazione della prova; non è invece utilizzabile per censurare il semplice dissenso sul peso attribuito alle risultanze istruttorie.
  • La prova per presunzioni è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'esistenza di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, mentre la scelta tra inferenze alternative resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.