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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33543/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della giustizia)

La controversia

L'interessato, all'epoca assistente della Polizia di Stato, era stato sottoposto a custodia cautelare in relazione alla provvisoria contestazione del favoreggiamento personale aggravato dall'agevolazione mafiosa, per avere asseritamente consigliato alla persona offesa da un'estorsione di cedere alle pretese senza denunciare, favorendo gli appartenenti a un'articolazione mafiosa. Dopo una prima applicazione della misura, un provvedimento liberatorio del Tribunale del riesame era stato annullato ed era stata nuovamente applicata la custodia. La condanna di primo grado era stata riformata in appello con declaratoria di prescrizione; la Corte di cassazione aveva poi annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste, escludendo sia la configurabilità dell'omessa denuncia, non essendo stata appresa la notizia di reato nell'esercizio o a causa delle funzioni, sia l'elemento soggettivo del favoreggiamento, data la possibile interpretazione neutra della condotta contestata. La Corte d'appello, quale giudice della riparazione, aveva rigettato la domanda ravvisando colpa grave ostativa all'indennizzo in una pluralità di condotte: frequentazioni con soggetti di rilevante spessore criminale, colloqui con la persona offesa, il comportamento dell'interessato dopo avere appreso di essere indagato e la violazione di doveri deontologici connessi alla sua qualità di appartenente alla Polizia di Stato. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 314 c.p.p. e motivazione apparente, sostenendo che la detenzione fosse conseguenza esclusiva di errori di diritto del giudice della cautela, non causalmente riconducibili alla sua condotta; ha inoltre contestato che il giudice della riparazione avesse rivalutato fatti esclusi dal giudicato assolutorio, attribuito rilievo a rapporti non collegati all'estorsione e interpretato in modo illogico l'espressione rivolta alla persona offesa di "farsi la strada". Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale, ma non può né contraddire i fatti definitivamente esclusi dalla sentenza irrevocabile né rivalutare la responsabilità penale. Il giudice della riparazione può tuttavia considerare, come dati storici privi di autonoma rilevanza penale, condotte che abbiano contribuito a creare l'apparenza di coinvolgimento e a determinare l'errore cautelare. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e non apparente, avendo collegato frequentazioni ambigue, ruolo istituzionale, condotte deontologicamente scorrette e comportamento verso la persona offesa. Tali elementi erano stati valutati non per affermare la configurabilità dei reati ormai esclusi, ma per accertare la colpa grave e il nesso causale richiesti dall'art. 314, comma 1, c.p.p. Le censure miravano quindi a una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa quando la privazione della libertà sia stata determinata, anche causalmente, da dolo o colpa grave dell'interessato. L'ingiustizia formale richiede inoltre che l'insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura risulti da una decisione irrevocabile; l'eventuale precedente consolidamento della sussistenza dei gravi indizi può impedire di ricondurre automaticamente la domanda al comma 2, lasciando operare il comma 1.

  • art. 378 c.p.

    Il favoreggiamento personale richiede una condotta mirata a prestare aiuto a una persona per eludere le investigazioni; nel giudizio penale di cognizione la Corte aveva escluso la configurabilità del reato e l'elemento soggettivo. Nel giudizio di riparazione, tuttavia, le condotte storiche possono essere valutate autonomamente come fattori di apparenza cautelare, senza attribuire loro rilevanza penale.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152

    Richiamato quale aggravamento della provvisoria contestazione di favoreggiamento per l'agevolazione dell'attività mafiosa.

  • art. 361 c.p.

    La fattispecie di omessa denuncia presuppone, per il pubblico ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria, l'apprendimento della notizia di reato nell'esercizio o a causa delle funzioni; tale requisito era stato ritenuto assente nel caso concreto.

  • art. 43 c.p.

    La nozione di colpa rilevante nel giudizio di riparazione comprende la condotta caratterizzata da evidente e macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di norme, quando produca una situazione che renda prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione o il mantenimento della misura restrittiva.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il dolo o la colpa grave dell'interessato costituiscono cause ostative autonome rispetto all'esito assolutorio del processo penale, purché la condotta abbia avuto efficacia causale nella creazione dell'apparenza di coinvolgimento e nell'adozione o nel mantenimento della misura.
  • Il giudice della riparazione non può riaffermare la responsabilità penale né desumere la colpa grave da circostanze definitivamente escluse o ritenute non provate nel giudizio penale; può però valutare i comportamenti storicamente accertati sotto il diverso profilo della loro idoneità a generare l'apparenza di un illecito e a condizionare l'intervento cautelare.
  • L'ingiustizia formale della detenzione, fondata sull'originaria insussistenza delle condizioni cautelari, richiede una decisione irrevocabile che accerti tale insussistenza e deve essere valutata tenendo conto di eventuali vincoli decisori già formatisi nella fase cautelare sulla sussistenza dei gravi indizi.
  • La mera esclusione del reato o l'assoluzione nel merito non escludono automaticamente la colpa grave rilevante ai fini della riparazione, quando la domanda sia valutata sul piano dell'ingiustizia sostanziale previsto dall'art. 314, comma 1, c.p.p.
  • Frequentazioni ambigue con soggetti di riconosciuta caratura criminale, se non giustificate e accompagnate dalla consapevolezza della loro pericolosità, possono essere valutate come condotte gravemente colpose quando siano obiettivamente idonee a far apparire una contiguità criminale e abbiano concorso causalmente alla misura.
  • Il giudice della riparazione può valorizzare comportamenti deontologicamente scorretti, anche connessi al ruolo istituzionale dell'interessato, quando tali elementi, insieme ad altri dati concreti, contribuiscano a formare una situazione obiettiva idonea a evocare l'apparenza di una fattispecie criminosa; il ruolo istituzionale non può però essere utilizzato per reintrodurre un obbligo penale di denuncia già escluso nel giudizio irrevocabile.
  • Il nesso causale richiesto dall'art. 314 c.p.p. non coincide con la sufficienza degli elementi ai fini dell'adozione della misura cautelare: il giudice della riparazione deve verificare se la condotta dell'interessato abbia concorso a creare l'apparenza del coinvolgimento che ha condizionato la decisione cautelare.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione dell'ordinanza resa nel procedimento di riparazione resta limitato alla mancanza o alla manifesta illogicità; non è consentita la sostituzione della valutazione di merito con una ricostruzione alternativa meramente plausibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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