Cassazione Penale, Sentenza n. 33424/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per furto. Il ricorso articolava due motivi: violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; diniego delle attenuanti generiche. Nel corso del giudizio di legittimità, la persona offesa ha rimesso ritualmente la querela e l'imputato ha accettato la remissione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la remissione di querela, intervenuta durante il giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Esclusa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., ha dichiarato estinto il reato per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., in assenza di diverso accordo.
Norme richiamate
Impone la declaratoria immediata delle cause di non punibilità; nel caso concreto la Corte ha verificato che non ricorressero le ipotesi di cui al comma 2 ostative alla declaratoria di estinzione.
La Corte ha escluso la presenza di una causa evidente che imponesse una pronuncia assolutoria nel merito prevalente rispetto all'estinzione del reato.
La remissione della querela è stata individuata quale causa di estinzione del reato.
In mancanza di diverso accordo, pone le spese del procedimento a carico del querelato.
art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- La remissione di querela intervenuta durante il giudizio di cassazione, ritualmente accettata dall'imputato quando l'accettazione sia necessaria, determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione se il ricorso è stato tempestivamente proposto.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, salva la necessità di verificare la ricorrenza di una causa di proscioglimento nel merito evidente ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela e non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
- In assenza di un diverso accordo, le spese del procedimento conseguente alla remissione della querela sono poste a carico del querelato.
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