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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33518/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria per il reato previsto dall'art. 337 c.p., in relazione a fatti del 9 aprile 2016. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell'11 febbraio 2026, dichiarava inammissibile l'appello per aspecificità dei motivi, ritenendo che mancassero rilievi scritti correlati alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata e ai relativi capi e punti. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sosteneva che l'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., richiamato nell'ordinanza, non fosse vigente al momento del deposito dell'appello e che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità non potesse fondarsi su tale disposizione. Deduceva inoltre che il reato si fosse prescritto dopo il deposito dell'atto di impugnazione, ma prima della fissazione dell'udienza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi era già stata riconosciuta dalle Sezioni Unite prima dell'entrata in vigore della disciplina richiamata dalla difesa e che tale principio era stato successivamente recepito dalla legge n. 103 del 2017, vigente al momento della pronuncia della sentenza appellata. L'impugnante avrebbe quindi dovuto contestare specificamente le ragioni poste dalla Corte d'appello a fondamento della declaratoria di inammissibilità, ma non lo ha fatto. La Corte ha inoltre affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione precludeva il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di primo grado, il 20 agosto 2024. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; il testo non riporta la descrizione concreta dell'imputazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale fondamento dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione e della relativa sanzione di inammissibilità.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    La Corte rileva che la declaratoria di inammissibilità non dipendeva esclusivamente dalla sua applicazione, poiché il principio dell'aspecificità dell'appello era già stato affermato dalle Sezioni Unite e recepito dalla disciplina previgente.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale disposizione che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti prescritti, tra cui la specificità dei motivi.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha riformulato l'art. 581, lett. c), c.p.p., prevedendo a pena di inammissibilità l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno di ogni richiesta.

  • art. 99 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La decisione applica la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non enunciano e non argomentano esplicitamente rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionato al grado di specificità della motivazione della decisione impugnata.
  • Il principio dell'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, affermato dalle Sezioni Unite, era applicabile anche prima della successiva riformulazione legislativa dell'art. 581 c.p.p., ove già riconosciuto dalla disciplina vigente e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando si impugna una declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni specifiche poste dal giudice d'appello a fondamento dell'inammissibilità; la mera contestazione dell'applicabilità della disposizione sopravvenuta non è sufficiente.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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