Cassazione Penale, Sentenza n. 33444/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, lo aveva condannato per accesso abusivo a sistema informatico o telematico aggravato, ai sensi dell'art. 615-ter, comma 2, c.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione rafforzata in caso di riforma dell'assoluzione; violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a fronte della diversa valutazione della prova dichiarativa; violazione dei principi del giusto processo e della presunzione di innocenza; intervenuta prescrizione dei reati. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i primi due motivi, rilevando che l'assoluzione di primo grado si fondava anche sull'assenza di prova, in particolare all'esito dell'esame dei testi, circa l'indebita natura degli accessi contestati. Non ricorrendo i presupposti per una pronuncia immediata ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha tuttavia definito il giudizio rilevando l'estinzione dei reati per prescrizione. I fatti erano collocati tra settembre 2014 e giugno 2017; considerando 392 giorni di sospensione, era decorso il termine complessivo di sette anni e sei mesi, determinato in ragione della pena edittale massima di cinque anni prevista ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinti per prescrizione i reati contestati. La decisione è stata adottata perché il termine prescrizionale era decorso, anche computando i periodi di sospensione indicati nella sentenza, e non ricorrevano i presupposti per una pronuncia assolutoria immediata ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. La sentenza non definisce nel merito la responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 615-ter, comma 2, c.p.
Norma incriminatrice dell'accesso abusivo a sistema informatico o telematico nella forma aggravata contestata.
art. 603 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello a fronte della diversa valutazione della prova dichiarativa.
art. 129, comma 2, c.p.p.
La Corte ha escluso la possibilità di pronunciare immediatamente una decisione assolutoria nel merito, rilevando che non ricorrevano i relativi presupposti.
art. 157 c.p.
Utilizzato per determinare il termine ordinario di prescrizione, calcolato in relazione alla pena edittale massima prevista ratione temporis.
art. 161 c.p.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per il calcolo del termine prescrizionale applicabile.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato quale limite di enunciazione dei motivi di ricorso esaminati.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello riforma un'assoluzione fondata anche sull'assenza di prova circa un elemento costitutivo del reato, i motivi relativi alla motivazione rafforzata e alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non sono manifestamente infondati se la diversa valutazione riguarda prova dichiarativa o comunque il compendio probatorio esaminato dal primo giudice.
- In presenza di una causa di estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. quando dagli atti non emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato.
- Il termine di prescrizione deve essere calcolato considerando la pena edittale massima applicabile ratione temporis e sommando i periodi di sospensione legalmente rilevanti.
- Quando il termine di prescrizione è decorso e non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
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