Cassazione Penale, Sentenza n. 33515/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di appello, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in relazione alla condotta tenuta nei confronti di agenti di polizia municipale durante un'attività di sequestro amministrativo di merce abusivamente posta in vendita. Dopo che gli agenti avevano prelevato e collocato in un'autovettura di servizio lo zaino contenente la merce, l'imputato aveva sottratto il cappello a uno degli agenti, tirandole anche i capelli poiché questi erano raccolti e agganciati al berretto, e aveva minacciato di non restituirlo se non gli fosse stato riconsegnato lo zaino. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la configurabilità del reato, sostenendo che l'attività d'ufficio fosse già terminata al momento della condotta, poiché lo zaino era stato materialmente sequestrato e il verbale non era ancora stato redatto. Con il secondo motivo ha negato la sussistenza della violenza, qualificando la trazione dei capelli come conseguenza indiretta e accidentale della sottrazione del cappello e assimilando la condotta a una resistenza meramente passiva. Con il terzo motivo ha denunciato l'omessa motivazione sul dolo, sostenendo di avere agito soltanto per invertire gli effetti di un atto già compiuto e non per ostacolare l'attività degli agenti. Con l'ultima censura ha contestato il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che la disposizione che escludeva il reato di resistenza a pubblico ufficiale dall'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p. era stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la contemporaneità richiesta dall'art. 337 c.p. non si limita all'istante di perfezionamento dell'atto d'ufficio, ma comprende anche le fasi immediatamente precedenti e successive direttamente funzionali al suo completamento. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che la violenza impropria è sufficiente quando, pur non essendo diretta formalmente contro l'agente, si riverbera sull'esercizio della funzione pubblica, impedendolo o ostacolandolo; la condotta concretamente posta in essere, caratterizzata da aggressività e accompagnata da una minaccia, non poteva essere qualificata come resistenza passiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato proposto in appello, e comunque manifestamente infondato, poiché il dolo deve essere desunto dalla direzione dell'azione e non dai motivi soggettivi dell'agire. È stata invece accolta la censura relativa all'art. 131-bis c.p.: la sentenza d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla sola base dell'allora vigente preclusione normativa, venuta meno a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente a tale punto, con rinvio al giudice di merito per valutare se l'offesa sia o meno di particolare tenuità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
mentre compie l'atto del suo ufficio
La contemporaneità tra resistenza e atto d'ufficio comprende non solo il momento in cui l'atto si perfeziona, ma anche le fasi immediatamente precedenti e successive direttamente funzionali al suo completamento.
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della preclusione riferita alla resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve essere compiuta dal giudice di merito.
art. 606, comma 3, c.p.p.
non proposti con i motivi di appello
Una censura nuova, non dedotta davanti al giudice d'appello, non è consentita nel giudizio di cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 27 novembre 2025
illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, n. 2), c.p.
È venuta meno l'esclusione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale dall'ambito applicativo della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la contemporaneità tra la condotta resistente e l'atto d'ufficio si estende alle fasi immediatamente precedenti e successive che siano direttamente funzionali al completamento dell'attività amministrativa; pertanto, l'atto non si considera necessariamente concluso con il materiale compimento dell'attività, se residuano adempimenti strettamente collegati al suo perfezionamento.
- La violenza impropria integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando, pur non essendo diretta in modo immediato contro l'agente, si ripercuote negativamente sull'esercizio della funzione pubblica, impedendolo o ostacolandolo.
- La resistenza passiva è configurabile soltanto in assenza di qualsiasi violenza o minaccia; una condotta aggressiva rivolta alla persona dell'agente o accompagnata da una minaccia non rientra in tale categoria.
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo deve essere valutato in relazione alla direzione oggettiva dell'azione, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'attività dell'agente, e non esclusivamente sulla base dei motivi soggettivi che hanno determinato l'azione.
- Dopo la rimozione della preclusione normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere valutata anche in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; il giudice deve quindi esaminare in concreto la particolare tenuità dell'offesa e non può rigettare la richiesta sulla sola base dell'originaria esclusione legislativa.
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