Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello, che aveva rideterminato la pena nei loro confronti. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, uno degli imputati, insieme a un coimputato, aveva ceduto complessivamente cocaina agli acquirenti; successivamente, per ottenere il pagamento del corrispettivo di 11.250 euro, era stata realizzata un'estorsione ai danni di uno degli acquirenti, mediante minacce rivolte anche alla moglie, la quale aveva consegnato un'autovettura Smart, formalmente intestata alla madre e poi trasferita nella disponibilità della famiglia dell'altro imputato. Il primo ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 125 e 129 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto proscioglierlo per manifesta insussistenza del fatto, nonostante il concordato sulla pena. Il secondo ricorrente ha articolato sei motivi: vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie dell'acquirente e della moglie, asseritamente prive di riscontri esterni e inattendibili; inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'acquirente, che avrebbe dovuto essere sentito fin dall'origine con le garanzie dell'indagato ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.p., compresa la ricognizione fotografica; violazione dell'onere della prova e del principio in dubio pro reo quanto all'individuazione del ricorrente quale mandante dell'estorsione; mancata derubricazione della cessione di stupefacente nell'ipotesi di lieve entità; ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla diversa quantificazione dell'aumento per la continuazione rispetto al coimputato. La Corte ha ritenuto che la denuncia-querela iniziale dell'acquirente contenesse già la descrizione dell'acquisto della droga e dell'estorsione e fosse pienamente utilizzabile, mentre le successive dichiarazioni rese senza le garanzie previste non contenevano informazioni decisive ulteriori. Ha inoltre ritenuto dirette, e non de relato, le dichiarazioni della moglie, valorizzando come riscontro oggettivo il rinvenimento dell'autovettura nella disponibilità del secondo imputato e il suo formale trasferimento alla moglie di quest'ultimo.
La decisione
Il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile, poiché, avendo rinunciato a tutti i motivi di appello in funzione del concordato sulla pena, non poteva riproporre in cassazione questioni relative alla ricostruzione del fatto e alla qualificazione giuridica, ormai precluse. Il ricorso del secondo imputato è stato rigettato. La Corte ha ritenuto aspecifiche le censure sull'inutilizzabilità, perché non si confrontavano con il contenuto della denuncia-querela iniziale, autonomamente utilizzabile, e ha ritenuto comunque adeguatamente riscontrata la ricostruzione accusatoria. Ha escluso la lieve entità della cessione in ragione del quantitativo, del valore della sostanza e della capacità criminale; ha ritenuto insindacabile in cassazione il diniego delle attenuanti generiche, motivato dai precedenti e dall'assenza di elementi positivi; ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, rilevando la diversità delle posizioni rispetto al coimputato. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; il primo anche al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione rispetto alle questioni oggetto di rinuncia.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, senza che la Corte ne abbia ravvisato la violazione.
Invocato per ottenere il proscioglimento in presenza di una pretesa manifesta insussistenza del fatto, ma ritenuto non applicabile per la preclusione derivante dal concordato in appello.
Le dichiarazioni rese da una persona che avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie dell'indagato possono essere inutilizzabili; nel caso concreto, tale vizio non ha inciso sulla denuncia-querela iniziale, autonomamente utilizzabile.
Le garanzie e gli avvisi previsti per l'interrogatorio non si applicano alla denuncia-querela unilateralmente predisposta dal denunciante prima dell'avvio delle indagini.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una complessiva ridotta offensività della condotta, valutata anche in base a quantitativo, valore della sostanza e capacità criminale; tali condizioni sono state escluse.
Richiamato in relazione alla continuazione e alla quantificazione dell'aumento di pena, ritenuta adeguatamente motivata in rapporto alla diversa posizione del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia a tutti i motivi di appello effettuata in funzione del concordato sulla pena preclude la riproposizione in cassazione delle questioni oggetto di rinuncia, comprese quelle relative alla ricostruzione del fatto e alla qualificazione giuridica, salvo i limiti propri del controllo officioso previsti dalla legge.
- La denuncia-querela unilateralmente predisposta dal denunciante prima dell'avvio delle indagini è utilizzabile ai fini probatori anche se il denunciante, successivamente, viene sentito senza le garanzie previste per la persona sottoposta alle indagini; l'eventuale inutilizzabilità delle successive dichiarazioni non travolge l'atto originario autonomamente formato.
- Quando le dichiarazioni successive rese senza le garanzie degli artt. 63 e 64 c.p.p. non contengono informazioni decisive ulteriori rispetto a quelle già presenti nella denuncia-querela utilizzabile, la loro inutilizzabilità non impedisce la ricostruzione del fatto sulla base dell'atto originario e degli altri elementi di riscontro.
- Le dichiarazioni della persona offesa o del testimone sono dirette, e non de relato, quando riguardano fatti personalmente percepiti, anche se la stessa persona abbia acquisito da altri ulteriori informazioni sul contesto complessivo.
- La disponibilità di un bene consegnato come corrispettivo di un'estorsione e formalmente trasferito a soggetti collegati all'imputato può costituire un riscontro oggettivo delle dichiarazioni accusatorie e concorrere a fondare la responsabilità per concorso nell'estorsione.
- La configurabilità dell'ipotesi di lieve entità nella cessione di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della ridotta offensività; quantitativo, valore della sostanza e capacità criminale dell'autore sono indici oggettivi rilevanti per escluderla.
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito adeguatamente motivata quando il giudice indica gli elementi ostativi, come i precedenti penali, e rileva l'assenza di elementi positivi specificamente dedotti dalla difesa.
- La diversa quantificazione della pena o dell'aumento per la continuazione tra coimputati è giustificata quando le rispettive condotte e il contributo causale al reato presentano caratteristiche sostanzialmente diverse.
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