Sentenza n. 1050/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Cogoleto C.T. n. 15.72.Q.16, Prot. N. 0008536 del 15.04.2022, “Provvedimento conseguente alla verifica edilizia effettuata in data 22/03/2022 inerente l'esecuzione di interventi edilizi eseguiti a Ponente di località Capieso presso i mappali numeri 904 e 907 del foglio 16 ed altri mappali limitrofi di proprietà ANAS del Catasto Terreni del Comune di Cogoleto e a nord dell'autostrada Genova-Savona”; - della comunicazione del Comune di Cogoleto di avvio del procedimento C.T. n. 15.72.Q.16 Prot. N. 8236 del 12.04.2022 “verifica edilizia effettuata in data 22/03/2022 inerente l'esecuzione di interventi edilizi eseguiti a Ponente di località Capieso presso i mappali numeri 904 e 907 del foglio 16 ed altri mappali limitrofi di proprietà ANAS del Catasto Terreni del Comune di Cogoleto e a nord dell'autostrada Genova-Savona”; - della comunicazione del Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica – Nucleo operativo ecologico di Genova e del Comando dei Carabinieri Stazione di Arenzano, allo stato non conosciuta; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che, revocando una precedente ordinanza di sospensione dei lavori, ordinava la rimozione di materiali qualificati come discarica abusiva, il ripristino dei luoghi e la demolizione di un manufatto ad uso servizi nell'area limitrofa alla tratta autostradale
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, concessionaria dell'area autostradale utilizzata da tempo per il deposito di materiali e mezzi destinati ai cantieri, ha contestato il provvedimento comunale e gli atti connessi deducendo: violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, travisamento dei fatti e violazione dei principi di tipicità e nominatività, poiché l'ordine di rimozione della discarica e di ripristino dei luoghi sarebbe stato adottato senza una specifica comunicazione di avvio e sulla base dell'erronea attribuzione alla società di un impegno di vigilanza e rimozione; violazione delle disposizioni del Codice della strada, nella parte in cui l'area era qualificata come agricola e l'uso cantieristico e di deposito era ritenuto incompatibile; violazione degli artt. 3, 7, 27 e 28 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 191 e 192 d.lgs. 152/2006, per la commistione tra un procedimento edilizio e un ordine di ripristino ambientale. La ricorrente aveva inoltre sostenuto che, trattandosi di opere di rilevanza statale, il Comune non disponesse del potere di adottare direttamente provvedimenti inibitori, sospensivi o demolitori, dovendo trasmettere una comunicazione motivata al Ministero competente e alla Regione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha rilevato l'incoerenza e l'assenza di consequenzialità logica tra gli atti comunali: la comunicazione di avvio riguardava presunte violazioni edilizie e urbanistiche, l'ordinanza successiva disponeva la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, mentre il provvedimento impugnato revocava la sospensione ma introduceva contestualmente un nuovo ordine di rimozione dei materiali e dei mezzi, qualificati come discarica abusiva, nonché di ripristino dei luoghi. Poiché la presenza della discarica non era stata contestata nella comunicazione di avvio, l'ordine di rimozione era stato adottato senza il previo contraddittorio sulla specifica contestazione, con violazione delle garanzie partecipative. Il TAR ha inoltre ravvisato un palese difetto di istruttoria, poiché il Comune aveva fondato il provvedimento sull'asserita disponibilità della società a rimuovere integralmente la discarica, mentre dagli atti risultava soltanto che la società aveva riferito essere già in corso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere, senza assumere l'impegno attribuitole. La fondatezza dei primi due motivi è stata ritenuta sufficiente per l'accoglimento, senza necessità di esaminare ulteriormente le altre censure. Le spese sono state compensate in ragione della complessità del procedimento.
Norme richiamate
La motivazione dell'azione amministrativa deve consentire di comprendere il fondamento e l'oggetto effettivo della misura adottata; la decisione richiama la violazione dell'obbligo motivazionale in relazione alla diversa qualificazione dell'intervento come edilizio o ambientale.
La comunicazione di avvio deve riguardare anche lo specifico addebito posto a fondamento del provvedimento finale; non è stato ritenuto sufficiente un avvio relativo a violazioni edilizie per adottare successivamente un ordine di rimozione fondato sulla presenza di una discarica abusiva mai previamente contestata.
La disposizione è stata richiamata dal Comune per l'ordinanza di sospensione dei lavori, ma il successivo ordine di rimozione della discarica non risultava coerentemente riconducibile al procedimento edilizio avviato.
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti dei poteri comunali sugli interventi di rilevanza statale; la sentenza non fonda tuttavia espressamente l'accoglimento su tale specifica censura.
La norma è stata invocata in relazione all'ordine di rimozione e al ripristino ambientale; la sentenza non decide autonomamente la relativa censura, accogliendo il ricorso sulla violazione della partecipazione e sul difetto di istruttoria.
La norma è stata richiamata con riguardo all'ordine di rimozione dei rifiuti e al ripristino ambientale; la sentenza non definisce nel merito i presupposti sostanziali della disposizione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione avvia un procedimento contestando violazioni edilizie o urbanistiche, non può adottare il provvedimento finale fondandolo per la prima volta sulla diversa contestazione della presenza di una discarica abusiva o di un illecito ambientale, senza previamente instaurare il contraddittorio su tale specifico fatto.
- La sequenza procedimentale deve presentare coerenza logica e consequenzialità tra contestazione iniziale, misura interinale e provvedimento finale; la revoca di un ordine di sospensione non può essere accompagnata dall'introduzione di un autonomo ordine di rimozione fondato su presupposti materiali e giuridici mai contestati.
- Sussiste difetto di istruttoria quando il provvedimento amministrativo attribuisce al destinatario un impegno o una disponibilità non risultanti dagli atti del procedimento e fonda su tale erronea ricostruzione l'adozione della misura finale.
- La violazione delle garanzie partecipative è rilevante quando il provvedimento finale introduce un addebito nuovo e autonomo, tale da modificare l'oggetto sostanziale del procedimento e incidere sul contenuto della misura adottata.
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