Cassazione Civile, Ordinanza n. 27048/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 6.805,75, oltre accessori, quale prezzo di materiali vari acquistati nell'anno 2011. L'intimato propose opposizione, sostenendo in sostanza che la merce non fosse stata acquistata personalmente da lui, ma che la vicenda dovesse essere ricondotta a un rapporto di mandato con rappresentanza o comunque a una condotta di un terzo (l'idraulico indicato come Comparelli), il quale avrebbe ordinato o ritirato i beni spendendo il nome del ricorrente. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello confermò, valorizzando una serie di testimonianze ritenute convergenti: secondo i giudici di merito l'ordine era stato impartito telefonicamente dal ricorrente, la merce era stata consegnata al terzo incaricato del ritiro e, a seguito di solleciti di pagamento, il ricorrente non aveva contestato il debito. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione delle norme sulla prova testimoniale e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su deposizioni de relato, che avesse male interpretato le testimonianze e che la società avrebbe dovuto provare il rapporto tra il ricorrente e il terzo che ritirò la merce; con il secondo dedusse violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale non avesse affrontato la questione della rappresentanza e avesse trascurato che la fattispecie, a suo dire, era di contemplatio domini, con conseguente necessità di provare i poteri rappresentativi del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente volto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dei limiti del giudizio di legittimità; ha altresì escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che essa ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Ha considerato non decisiva anche la censura sull'art. 257 c.p.c., richiamando la discrezionalità del giudice di merito nell'integrazione della prova testimoniale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte riferita al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado e il ricorrente non aveva indicato differenti ragioni di fatto tra i due giudizi; per il resto è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva comunque motivato sulla questione rappresentativa, accertando in fatto che il contratto di acquisto era stato concluso personalmente dal ricorrente e che il terzo era stato incaricato soltanto del ritiro della merce. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
consente al difensore di stare in giudizio in proprio nel ricorso in Cassazione, come indicato nella parte introduttiva.
violazione dell’art. 244 c.p.c.
la censura è stata ritenuta non pertinente, perché non emergeva un vero problema di ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale.
art. 257 c.p.c.; art. 257 co. 1 cod. proc. civ.
la eventuale integrazione d'ufficio della prova testimoniale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte erronea, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
art. 348-ter co.5 cod. proc. civ.
in caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360 c.p.c.; art. 360 n. 3 e 5
i motivi sono stati scrutinati nei limiti del giudizio di legittimità; il n. 5 era precluso per doppia conforme, mentre il n. 3 non poteva essere usato per trasformare la doglianza in una nuova valutazione dei fatti.
art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ.
il ricorso deve indicare compiutamente gli atti e il contenuto delle prove su cui si fonda; non è sufficiente richiamare solo le parti favorevoli alla tesi del ricorrente.
art. 132 co. 2 cod. proc. civ.
la motivazione era ritenuta esistente e sufficiente, quindi non ricorreva il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 380-bis cod. proc. civ.
la decisione è stata resa nel procedimento accelerato; la conformità alla proposta consente l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 380bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale successiva alla richiesta di decisione del ricorrente.
terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
la Corte ha applicato la disciplina dell'abuso del processo e la condanna equitativa conseguente alla decisione conforme alla proposta accelerata.
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi della rappresentanza; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché in fatto era stato accertato l'acquisto personale del ricorrente e il solo incarico di ritiro al terzo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che mirano a sostituire una diversa lettura delle testimonianze a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice di merito attribuisca l'onere della prova alla parte erronea; non può essere dedotta per contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Le dichiarazioni testimoniali possono essere valorizzate dal giudice di merito anche quando concernano fatti riferiti in corso di causa, purché attengano a circostanze percepite direttamente dal teste e siano oggetto di un apprezzamento complessivo di attendibilità.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza, apparenza o radicale incomprensibilità della motivazione; la mera insufficienza argomentativa non è sindacabile.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che il contratto è stato concluso personalmente da una parte e che il terzo ha svolto soltanto un'attività materiale di ritiro della merce, la disciplina della rappresentanza non rileva come questione decisiva della causa.
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