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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47039/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione dedotto dal difensore di Vangone con più motivi: 1) primi due motivi: vizio di motivazione e travisamento probatorio (art. 606, lett. b) c.p.p.) con riferimento alla videoripresa prodotta dalla difesa, che a suo avviso dimostrava che la fuga non aveva creato situazione di pericolo e che la velocità dell'imputato non superava i 50 km/h sul percorso di circa 100 metri; 2) terzo e quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti (ipotesi di lieve entità), contestando l'assunto della Corte di appello circa l'esistenza di una "staffetta" e sostenendo che rimaneva come indice di gravità solo il dato ponderale (31,62 gr. di cocaina pura, pari a 211 dosi); 3) quinto e sesto motivo: violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione fra i reati contestati (detenzione ai fini di spaccio e resistenza), deducendo che il trasporto programmato della droga su autovettura rendeva prevedibile e preordinata la condotta di sottrarsi al controllo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accolto il motivo relativo all'integrazione del reato di resistenza (va valutata meglio la concreta pericolosità della fuga, non desumibile da congetture; è necessario dare conto degli elementi oggettivi, inclusa l'analisi del filmato e delle relazioni di servizio) e il motivo sul mancato riconoscimento della continuazione tra i reati (va valutato se, nelle concrete circostanze: durata, modalità, orario del trasporto, eventuale predisposizione di una staffetta, fosse prevedibile per l'autore che avrebbe dovuto forzare un posto di controllo). Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: in particolare la Corte ha ritenuto corretta la valutazione circa l'inesiguità della fattispecie ex comma 5 art.73, avendo la Corte d'appello motivato sulla non minima offensività considerando il dato ponderale e le modalità del trasporto (anche l'elemento della staffetta), pertanto non è stata disposta la riqualificazione in favore della lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), comma 1 e comma 5

    La norma disciplina la detenzione di stupefacenti; il comma 5 individua l'ipotesi di lieve entità da valutarsi in base a quantità, qualità, mezzi e modalità. La Corte ha ricordato che per qualificare il caso come lieve occorre una valutazione complessiva (non solo peso) e ha ritenuto, nella fattispecie concreta, che il dato ponderale e le modalità del trasporto (presunta staffetta) escludevano la lieve entità.

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta di fuga si svolga con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada o degli agenti; la Corte di Cassazione ha richiesto prova obiettiva di tale pericolo (non valutazioni congetturali) e ha annullato la sentenza in relazione all'accertamento della pericolosità della fuga.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione tra più reati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso. La Cassazione ha ritenuto che la corte di merito dovrà valutare se, in base a tutte le circostanze (durata, modalità, orario, eventuale staffetta), il secondo reato fosse prevedibile al momento della ideazione del primo e quindi sussistesse la continuazione.

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge. Il ricorso invocava questa causa per contestare il travisamento probatorio e il difetto della motivazione; la Corte ha accolto tali censure solo in parte (sulle questioni relative alla pericolosità della fuga e alla continuazione).

  • art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10)

    Riferimento alla riforma che ha trasformato l'ipotesi circostanziale del comma 5 dell'art.73 in delitto autonomo di lieve entità; la Corte ne ha tenuto conto nella valutazione delle condizioni di applicabilità della fattispecie di lieve entità.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale mediante fuga è necessario provare che la condotta abbia concretamente creato una situazione di pericolo per gli agenti o per gli altri utenti della strada: non bastano deduzioni congetturali; occorrono elementi oggettivi (velocità, distanza, modalità dell'inseguimento, relazioni di servizio, filmati direttamente interpretabili).
  • La riqualificazione in lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art.73 T.U. stupefacenti va decisa con valutazione complessiva: peso della sostanza è rilevante ma va considerato insieme a modalità, mezzi utilizzati e circostanze organizzative (p.es. presenza di staffetta), che possono escludere la lieve entità anche per quantitativi non enormi.
  • La continuazione ai sensi dell'art.81 cod. pen. richiede un unico disegno criminoso: la mera contiguità spazio-temporale non è sufficiente; va valutata la prevedibilità del secondo reato al momento dell'ideazione del primo (se la commissione del secondo era prevedibile o parte di un programma criminoso, la continuazione può essere riconosciuta).
  • In sede di appello e in riti abbreviati le risultanze istruttorie (compresi filmati e relazioni di servizio) possono essere utilizzate per la decisione, ma la motivazione deve esplicitare come tali elementi provino i fatti decisivi; altrimenti la cassazione può disporre rinvio per colmare il vizio motivazionale.
  • La valutazione probatoria dei filmati richiede attenzione metodologica: occorre trarre conclusioni supportate da dati misurabili (tempi, distanze, punti di riferimento) e non basarsi su interpretazioni sommarie per desumere velocità o pericolosità.

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