Sentenza del 18/02/2015 n. 3195 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Pluralità di avisi di accertamento - Unico plico - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica di un'intimazione di pagamento relativa al recupero di una sanzione IVA per l'anno 1992. Il contribuente sosteneva che la notifica fosse nulla perché due intimazioni dirette al medesimo destinatario erano state inserite in un unico plico e perché mancava una separata relata di notifica. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo nulla la notifica e, di conseguenza, tempestiva l'impugnazione. L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia hanno contestato tali conclusioni, sostenendo che la notificazione mediante raccomandata poteva avvenire in un unico plico e senza autonoma relata, e che il ricorso era comunque tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i principali motivi dell'Agenzia delle Entrate e tutti i motivi di Equitalia Polis. Ha stabilito che la notifica di più atti nello stesso plico è valida quando gli atti sono diretti al medesimo destinatario; la violazione ricorre soltanto quando il plico contiene atti destinati a soggetti diversi. Ha inoltre affermato che, nella notifica prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, l'avviso di ricevimento può sostituire la relata di notifica. La notificazione del 9 ottobre 2004 era quindi valida e il termine per impugnare era di sessanta giorni. Poiché il ricorso era stato proposto il 31 gennaio 2005, è stato dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, con condanna del contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per ciascun ricorrente; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
La Corte richiama la regola secondo cui non vi è violazione delle norme sulla notificazione quando più atti destinati al medesimo contribuente sono inseriti in un unico plico.
La pluralità di atti nello stesso plico non determina di per sé la nullità della notifica se il destinatario è unico. La criticità sussiste quando gli atti sono destinati a soggetti diversi, anche se recapitati al medesimo indirizzo.
La notificazione può perfezionarsi con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata.
La notifica dell'atto esattoriale tramite raccomandata può essere validamente provata dall'avviso di ricevimento, che documenta l'invio su iniziativa del soggetto legittimato e la consegna al destinatario.
La norma disciplina l'intimazione di pagamento successiva alla cartella esattoriale, quando si procede alla riscossione coattiva.
Eventuali vizi della notificazione incidono sull'efficacia dell'atto e sulla decorrenza dei termini, ma non comportano automaticamente l'invalidità sostanziale dell'atto impositivo.
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnabile.
Il termine è perentorio: una volta decorso, il ricorso tributario è inammissibile e la successiva condotta dell'Amministrazione non può rimettere il contribuente nei termini.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Accertata la validità della notifica e la tardività del ricorso, la Cassazione ha potuto dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione originaria.
La costituzione della parte può sanare alcuni vizi della notificazione dell'atto introduttivo quando dimostra il raggiungimento dello scopo.
La sanatoria dei vizi processuali non può eliminare la decadenza già maturata dal contribuente per la tardiva impugnazione dell'atto tributario.
Massime di principio
- La notificazione di più atti tributari in un unico plico è generalmente valida se tutti gli atti sono destinati allo stesso contribuente; è invece problematica quando il plico contiene atti destinati a soggetti diversi.
- Per gli atti della riscossione notificati secondo l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica, senza una distinta relata.
- La notificazione è normalmente una condizione di efficacia dell'atto tributario e non un elemento costitutivo dello stesso: un vizio della notifica non rende automaticamente inesistente o invalido il contenuto dell'atto.
- Il termine per impugnare decorre dalla notifica validamente eseguita ed è, nel processo tributario, perentorio. Il contribuente deve quindi verificare tempestivamente la data di ricezione e proporre ricorso entro sessanta giorni.
- La proposizione tardiva del ricorso non può essere recuperata invocando la costituzione dell'Amministrazione o altri comportamenti successivi, perché la decadenza dal diritto di impugnare è già maturata.
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