Cassazione Penale, Sentenza n. 17146/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro (art. 253 c.p.p.) eseguito sui dispositivi elettronici del ricorrente. Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) inutilizzabilità e irregolarità delle intercettazioni ambientali (violazione artt. 267 e 324 c.p.p.); 2) impossibilità di astratta configurabilità del reato di corruzione propria in relazione alla condotta di mediazione attribuita al Bianchi; 3) mancata indicazione di una condotta manipolatoria rispetto alla turbata libertà degli incanti per gli affidamenti diretti sotto soglia; 4) eccessiva sproporzione e non pertinenza del materiale informatico sequestrato rispetto alle esigenze investigative, con censura sulla mancata copia forense e sulla impossibilità della difesa di indicare file estranei alle indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha rilevato che tutti i beni sequestrati erano stati già restituiti con provvedimento della Procura di Palmi del 21 dicembre 2021 dopo l'estrazione di una copia forense, e quindi venuto meno il vincolo d'indisponibilità non sussisteva più un interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere il riesame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'interesse ad impugnare un sequestro probatorio quando l'impugnazione mira solo a contestare la legittimità o l'utilizzabilità della prova (questione riservata al giudice del merito) e quando la restituzione del bene elimina le conseguenze pregiudizievoli. Non è stata disposta condanna alle spese ex art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul sequestro probatorio; la Corte accetta che il sequestro degli interi dispositivi elettronici possa essere proporzionato per ragioni tecniche, purché il pubblico ministero effettui rapidamente una copia forense e restituisca i dispositivi o la copia, come avvenuto nel caso.
Norma relativa alle intercettazioni; il ricorrente censurava l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma la questione non è stata affrontata nel merito per carenza di interesse conseguente alla restituzione dei beni.
Richiamata in relazione alle garanzie procedurali sulle intercettazioni; la Cassazione non è entrata nel merito della presunta immotivazione documentale degli atti di intercettazione per assenza di interesse attuale del ricorrente.
Riferimento ai reati contestati in sede di indagine (corruzione propria); la Corte non ha valutato la fondatezza dell'imputazione sostanziale, essendo il giudizio incentrato sulla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Riferimento al reato di turbata libertà degli incanti come ipotesi di accusa; anche qui la Cassazione non si è pronunciata sul merito della ricostruzione fattuale.
art. 1, comma 855, L. n. 205/2017
Norma richiamata nei motivi del ricorso per sostenere che l'erogazione dei finanziamenti avviene con calcoli meccanici; la Corte non è entrata nel merito della questione sostanziale.
art. 568, comma 4 e art. 591 cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di interesse ad impugnare: la Corte ha richiamato il principio che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e volto a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli immediate del vincolo sui beni.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali; la Corte ha deciso che l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non comporta la condanna alle spese ex art. 616, comma 1.
Massime di principio
- Se i beni oggetto di sequestro probatorio vengono restituiti dopo l'estrazione di una copia forense, il ricorrente perde, in genere, l'interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento di sequestro e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- L'interesse ad impugnare un sequestro probatorio è concreto solo se volto a ottenere la rimozione immediata delle conseguenze pregiudizievoli del vincolo (per esempio la perdita dell'uso del bene o la lesione di diritti primari come la riservatezza); la mera prospettazione di una futura utilizzazione della prova non è sufficiente.
- Le questioni attinenti alla legittimità o utilizzabilità della prova acquisita (es. validità delle intercettazioni) sono, di norma, valutate dal giudice del merito nel processo e non costituiscono motivo sufficiente per il riesame quando il vincolo sul bene è venuto meno.
- Nel sequestro di dispositivi elettronici la detenzione dell'intero dispositivo può essere giustificata per ragioni tecniche, ma il pubblico ministero deve tempestivamente nominare un consulente per formare una copia forense, selezionare i dati rilevanti e restituire il dispositivo o la copia per rispettare il principio di proporzionalità.
- Per conservare la legittimità di un ricorso avverso sequestro probatorio già rimosso, il ricorrente deve dimostrare elementi concreti e specifici di pregiudizio residuo non eliminabile con la restituzione (ad esempio compromissione di segreti professionali, bisogno all'uso immediato per l'attività lavorativa, o lesione di diritti primari).
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