Cassazione Civile, Ordinanza n. 03021/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto/fornitura tra due società. La società committente propose opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato richiesto il pagamento del saldo del corrispettivo, sostenendo che il prezzo complessivo concordato fosse diverso da quello preteso dalla controparte, che aveva già ricevuto parte dei pagamenti e che, anzi, era rimasta inadempiente, tanto da essere formulata anche domanda riconvenzionale. In primo grado il tribunale revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque la committente al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta; in appello la condanna fu ulteriormente ridotta. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle regole sulla formazione del contratto e sull’onere della prova, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente attribuito efficacia negoziale a un ordine di acquisto non sottoscritto dalla controparte e avesse trascurato che l’unico accordo si sarebbe formato su un diverso ordine/preventivo; 2) violazione delle norme sulla scrittura privata disconosciuta, sulla sottoscrizione e sulla verificazione, perché l’ordine richiamato dalla sentenza sarebbe stato inefficace e non poteva essere utilizzato senza sottoscrizione della controparte; 3) nullità della sentenza per omesso esame del motivo principale di appello, poiché non sarebbero stati valutati alcuni documenti (fatture ed estratto conto) che, secondo la ricorrente, avrebbero provato l’accettazione dell’altro ordine e un diverso ammontare del corrispettivo; 4) omesso esame di un fatto/documento decisivo, perché l’estratto conto considerato dai giudici di merito sarebbe stato letto solo parzialmente e, se esaminato integralmente, avrebbe mostrato prezzi e importi diversi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e inammissibili anche il terzo e il quarto, osservando che i giudici di merito avevano già accertato in fatto, con valutazione concorde, l’esistenza di un ordine sottoscritto e disconosciuto, la mancata richiesta di verificazione e l’esecuzione del rapporto; inoltre i motivi tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione d’appello che aveva ridotto, rispetto al primo grado, la somma dovuta dalla società committente alla curatela della controparte fallita. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali. Il rigetto è stato fondato soprattutto sull’inammissibilità delle censure, perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali, a fronte di accertamenti di fatto già compiuti in modo conforme dai giudici di merito.
Norme richiamate
richiamato come parametro sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito
richiamati in tema di formazione del contratto e di accordo tra proposta e accettazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non cogliessero un vizio di diritto, ma chiedessero una diversa lettura dei fatti
richiamato in tema di revoca della proposta contrattuale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare apprezzamenti di fatto
richiamati in tema di disconoscimento della scrittura privata e verificazione; la Corte ha ribadito che, in mancanza di istanza di verificazione, il giudice non deve considerare la scrittura come prova utilizzabile
richiamato quale norma sulla efficacia probatoria della scrittura privata, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché pretendeva una revisione del fatto
invocato per violazione di legge, ma i motivi sono stati considerati in realtà diretti a contestare il merito
invocato per nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello; la Corte ha escluso il vizio perché la censura non individuava un effettivo omesso esame decisivo
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del documento e delle prove
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il disconoscimento di una scrittura privata, per avere efficacia processuale, deve essere specifico e determinato; ove la parte interessata non chieda la verificazione della scrittura, il giudice non può attribuirle valore probatorio in base ad elementi estrinseci o a inferenze logiche.
- Quando i giudici di merito abbiano compiuto un accertamento convergente sul contenuto dei documenti e sulla formazione del rapporto contrattuale, la censura in cassazione è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa delle stesse risultanze documentali.
- Il vizio di omesso esame di un fatto o di un motivo di appello è configurabile solo se il fatto storico decisivo sia realmente trascurato dal giudice; non sussiste quando la doglianza mira, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa interpretazione del documento.
- In tema di formazione del contratto, la contestazione sulla individuazione della proposta e dell'accettazione non può essere risolta in cassazione mediante una diversa lettura degli atti quando il giudice di merito abbia già accertato l'esecuzione del rapporto e la rilevanza negoziale del documento utilizzato.
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