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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03550/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a un candidato una sanzione amministrativa di euro 25.823,00 per la violazione dell’obbligo di rendicontare le spese elettorali previsto dalla disciplina sulle spese di campagna elettorale. In primo grado l’opposizione era stata respinta; in appello il candidato aveva insistito soprattutto sulla decadenza del potere sanzionatorio, sostenendo che il termine di 90 giorni per la contestazione dovesse decorrere dalla commissione dell’illecito (o, comunque, dal 16° giorno successivo alla diffida a depositare la dichiarazione), e non dal momento del definitivo accertamento. Aveva inoltre dedotto di aver svolto un ruolo meramente secondario, da 'riempilista', senza partecipare alla campagna elettorale né alla raccolta fondi, e quindi di non essere consapevole degli obblighi dichiarativi. La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo che il termine decorresse dal definitivo accertamento, individuato nel verbale con cui il Collegio aveva preso atto della mancata ottemperanza alla diffida. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sostanza: (i) violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981 e dell’art. 7 l. n. 515/1993 per errata individuazione del dies a quo e conseguente decadenza; (ii) incolpevolezza della violazione per il preteso ruolo di semplice 'riempilista'; (iii) ulteriore violazione di legge per aver la Corte territoriale collocato tardivamente il momento iniziale del termine di 90 giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che nessuno dei motivi si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva applicato il consolidato principio secondo cui, ai fini dell’art. 14 l. n. 689/1981, il termine di 90 giorni decorre dal compimento dell’attività amministrativa necessaria a verificare tutti gli elementi dell’infrazione, e non dalla mera percezione del fatto o dalla sua commissione. Nel caso concreto, sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano fissato il dies a quo al 21 marzo 2017, data del verbale che attestava la mancata ottemperanza alla diffida. La Corte ha inoltre osservato che la deduzione sul ruolo di 'riempilista' non era idonea a superare gli obblighi dichiarativi imposti al candidato dalla legge, né risultava supportata da prova. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 515/1993

    Impone al candidato obblighi di dichiarazione/rendicontazione delle spese elettorali; l’ignoranza dell’obbligo non esime dall’adempimento.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Il termine di 90 giorni per la contestazione decorre non dalla mera commissione della violazione, ma dal momento del definitivo accertamento, cioè quando è completata l’attività amministrativa di verifica di tutti gli elementi dell’infrazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2, primo comma, n. 3, l. 5 luglio 1982, n. 441

    Richiamato quale base dell’obbligo dichiarativo connesso alla candidatura, anche nei casi in cui siano stati utilizzati solo materiali e mezzi propagandistici predisposti dal partito o dalla formazione politica.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 14 l. n. 689/1981, il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal definitivo accertamento dell’illecito, inteso come completamento delle indagini e della valutazione degli elementi necessari a qualificare la violazione, e non dalla semplice percezione del fatto o dalla sua astratta commissione.
  • Il definitivo accertamento coincide con il momento in cui l’amministrazione acquisisce piena conoscenza della condotta e ne valuta la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione; quando tale momento sia logicamente e documentalmente individuato, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con esso in cassazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure già svolte in appello senza misurarsi con la ragione decisoria effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • L’obbligo del candidato di rendicontare/dichiarare le spese elettorali non viene meno per il solo fatto che egli abbia svolto un ruolo secondario o abbia fatto affidamento sull’organizzazione altrui; la mera allegazione di essere un 'riempilista' non elimina l’obbligo normativamente imposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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