Cassazione Penale, Ordinanza n. 01172/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione e cessione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità. I motivi dedotti riguardavano: violazione dell'art. 597, comma 5, c.p.p.; violazione dell'art. 62, n. 4, c.p.; lamentata mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità; violazione dell'art. 62-bis c.p.; illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di appello. Ha inoltre ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato oggetto della condanna, ossia la fattispecie di detenzione e cessione di stupefacente di lieve entità.
è richiamato come parametro di censura, ma la doglianza è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché già vagliata in appello.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità o dell'offesa di speciale tenuità invocata dalla difesa e negata dai giudici di merito.
norma sulle attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione non illogica.
art. 6 Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua dalla corte territoriale.
- La motivazione sul diniego di attenuanti e sul trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio; in difetto, la valutazione resta riservata al giudice di merito.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, con argomentazione non implausibile, delle ragioni del diniego.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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