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Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 39/2024 del 26/04/2024 emesso dal Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, nel procedimento n. RG 130/2024 R.G..

Giustizia amministrativa202500327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo n. 39/2024 del Tribunale di Larino, dichiarato esecutivo con decreto n. 1584/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Larino, con il quale la Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise era stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di € 2.585,40, oltre interessi dal 31 dicembre 2005 sino al soddisfo nei limiti di legge e alle spese della procedura monitoria. Il credito derivava da precedenti pronunce del giudice del lavoro relative alla rideterminazione del fondo di risultato spettante a dirigenti medici. Il decreto ingiuntivo, notificato all'amministrazione e non opposto, era stato dichiarato esecutivo. Nonostante le diffide e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. L'amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito elementi dimostrativi dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e costituiva titolo idoneo per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; inoltre era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'amministrazione, non essendo stata provata l'integrale esecuzione del decreto ingiuntivo, e ha ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare a ciascun ricorrente € 2.585,40, oltre agli interessi dal 31 dicembre 2005 fino all'effettivo soddisfo nei limiti di legge e alle spese della procedura monitoria. È stato assegnato il termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, individuato nel Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M., o in un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per provvedere, previa istanza della parte. La penalità di mora è stata negata allo stato, in considerazione della nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti del giudice ordinario ad esse equiparati, consentendo l'ottemperanza anche rispetto a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto conferisce al decreto valore di titolo giudiziale definitivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere riconosciuta in sede di ottemperanza, ma nel caso concreto il giudice ne ha escluso, allo stato, i presupposti in ragione della nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. costituisce un provvedimento del giudice ordinario equiparato al giudicato e può fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, in relazione a un titolo esecutivo giudiziale, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza, l'assenza di prova dell'integrale adempimento del titolo giudiziale consente al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa istanza della parte, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione: il giudice può ritenerla non necessaria allo stato quando abbia predisposto un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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