Sentenza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 39/2024 del 26/04/2024 emesso dal Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, nel procedimento n. RG 130/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo n. 39/2024 del Tribunale di Larino, dichiarato esecutivo con decreto n. 1584/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Larino, con il quale la Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise era stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di € 2.585,40, oltre interessi dal 31 dicembre 2005 sino al soddisfo nei limiti di legge e alle spese della procedura monitoria. Il credito derivava da precedenti pronunce del giudice del lavoro relative alla rideterminazione del fondo di risultato spettante a dirigenti medici. Il decreto ingiuntivo, notificato all'amministrazione e non opposto, era stato dichiarato esecutivo. Nonostante le diffide e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. L'amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito elementi dimostrativi dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e costituiva titolo idoneo per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; inoltre era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'amministrazione, non essendo stata provata l'integrale esecuzione del decreto ingiuntivo, e ha ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare a ciascun ricorrente € 2.585,40, oltre agli interessi dal 31 dicembre 2005 fino all'effettivo soddisfo nei limiti di legge e alle spese della procedura monitoria. È stato assegnato il termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, individuato nel Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M., o in un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per provvedere, previa istanza della parte. La penalità di mora è stata negata allo stato, in considerazione della nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina l'azione di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti del giudice ordinario ad esse equiparati, consentendo l'ottemperanza anche rispetto a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto conferisce al decreto valore di titolo giudiziale definitivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere riconosciuta in sede di ottemperanza, ma nel caso concreto il giudice ne ha escluso, allo stato, i presupposti in ragione della nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. costituisce un provvedimento del giudice ordinario equiparato al giudicato e può fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, in relazione a un titolo esecutivo giudiziale, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- In sede di ottemperanza, l'assenza di prova dell'integrale adempimento del titolo giudiziale consente al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa istanza della parte, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione: il giudice può ritenerla non necessaria allo stato quando abbia predisposto un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
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