Cassazione Civile, Ordinanza n. 13536/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di recupero nei confronti di una società di persone, contestando la compensazione di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ritenuto non spettante perché la società non aveva presentato il formulario telematico previsto dall'art. 29, comma 2, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008. La CTP aveva respinto il ricorso sul merito ma annullato le sanzioni; la CTR, invece, aveva accolto l'appello della società ritenendo che l'obbligo di formulario non valesse per progetti già conclusi prima dell'entrata in vigore della norma e che, comunque, le sanzioni non fossero applicabili. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 29 d.l. n. 185 del 2008, dell'art. 1, commi 280-283, l. n. 296 del 2006 e dell'art. 81 Cost., sostenendo che la procedura di selezione e il formulario si applicavano ai crediti non utilizzati al 31/12/2008, a prescindere dal fatto che l'attività agevolata fosse già terminata; (2) violazione dell'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 e degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 472 del 1997, assumendo che, in difetto del formulario, il credito dovesse considerarsi inesistente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR abbia erroneamente fatto dipendere l'obbligo di presentazione del formulario dalla data di conclusione dell'attività di ricerca, mentre il parametro rilevante è la data di effettiva fruizione del credito: se il credito non era stato utilizzato entro il 31 dicembre 2008, il formulario era necessario anche se il progetto era già concluso nel 2007. Poiché nel caso concreto il credito era stato compensato con F24 il 15 gennaio 2009, la decisione di merito è stata cassata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 280-283, L. n. 296/2006
ha istituito il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, fruibile in compensazione, senza tetto globale iniziale né preventiva istanza di ammissione; la disciplina era applicabile ratione temporis.
ha esteso la disciplina di monitoraggio ai crediti di imposta e introdotto, per la fruizione dal 2009, l'obbligo di presentazione del formulario a pena di decadenza, quale procedura di selezione legata alla capienza delle risorse.
art. 81 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di rispettare i vincoli di copertura finanziaria dei crediti d'imposta.
art. 27, comma 18, d.l. n. 185/2008
invocato per sostenere la tesi dell'inesistenza del credito in mancanza del formulario; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 472/1997
richiamati in relazione al regime sanzionatorio; il relativo motivo resta assorbito.
art. 17 L. n. 241/1997
menzionato come modalità di compensazione del credito, irrilevante ai fini dell'obbligo di formulario se il credito non era stato fruito entro il 31/12/2008.
richiamato solo per escludere il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nell'azione di recupero del credito d'imposta.
richiamato come disciplina di monitoraggio dei crediti d'imposta richiamata poi dall'art. 29 d.l. n. 185/2008.
Massime di principio
- Nei crediti d'imposta soggetti a procedura di monitoraggio introdotta successivamente alla loro istituzione, l'obbligo di presentare il formulario e la relativa decadenza non dipendono dalla sola data di conclusione dell'attività agevolata, ma dalla data di effettiva fruizione del credito: se il credito non è stato utilizzato entro il termine fissato dalla disciplina transitoria, il formulario è necessario anche per crediti maturati in periodi precedenti.
- La disciplina di selezione dei crediti d'imposta per esigenze di copertura finanziaria può applicarsi anche a crediti già maturati e non ancora fruiti senza violare, di per sé, il legittimo affidamento del contribuente, ove la retroattività sia giustificata da esigenze di finanza pubblica e risulti non irragionevole.
- In materia di atto di recupero di un credito d'imposta emesso nei confronti di una società di persone, non sussiste litisconsorzio necessario con i soci, perché l'atto incide direttamente sulla posizione fiscale della società e non si riflette automaticamente su quella dei soci.
- Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione sul merito dell'an debeatur, il motivo relativo alle sanzioni può rimanere assorbito, specie quando la pronuncia di merito abbia già dichiarato l'illegittimità della pretesa principale.
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