Cassazione Civile, Ordinanza n. 30742/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta per ottenere la dichiarazione di inefficacia, verso i creditori, di un atto di trasferimento immobiliare compiuto tra due coniugi e la figlia. Un istituto bancario era intervenuto nel giudizio di primo grado sostenendo di essere creditore della società debitrice principale e dei garanti personali sulla base di un decreto ingiuntivo poi confermato in giudicato. Il tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato inefficace l'atto. In appello, i destinatari dell'atto e convenuti avevano contestato, tra l'altro, la legittimazione della banca intervenuta e la prova del credito. La corte territoriale aveva riformato la sentenza, ritenendo tardiva la documentazione prodotta dalla banca oltre i termini istruttori e inammissibile il deposito tardivo della sentenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo, escludendo così la prova del credito e quindi i presupposti dell'azione revocatoria. La società cessionaria del credito, subentrata in corso di causa ex art. 111 c.p.c., ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione dell'art. 268 c.p.c. per avere la corte ritenuto tardiva la produzione documentale dell'interventore, sostenendo che le preclusioni non opererebbero per la documentazione depositata con l'atto di intervento; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere dichiarato inammissibile il deposito della sentenza del Tribunale di Pescara, benché tale documento non fosse stato specificamente contestato né impugnato; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere escluso la prova dell'esistenza del credito nonostante la documentazione prodotta, anche relativa a una procedura di concordato preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e comunque inammissibile il primo motivo, ribadendo che il terzo interveniente può proporre domande nuove ma resta soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate, con divieto di produrre nuovi documenti oltre i termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettoso dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., oltre che impropriamente veicolato come violazione di legge sostanziale pur riguardando un error in procedendo; inoltre la violazione delle preclusioni può essere rilevata d'ufficio. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia perché la documentazione richiamata non era adeguatamente riportata nel ricorso, sia perché la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa al giudice di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'intervento volontario del creditore originario nel giudizio promosso per la revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare.
consente la successione processuale della cessionaria del credito nel corso del giudizio, con subentro nella posizione processuale della cedente e prosecuzione degli atti compiuti.
i termini preclusivi istruttori operano anche nei confronti del terzo interveniente, che non può produrre nuovi documenti dopo il loro spirare.
le preclusioni del terzo interventore riguardano il piano istruttorio e non quello assertivo, ma non escludono l'assoggettamento al divieto di nuove produzioni documentali oltre i termini preclusi.
la censura sulla decisione resa oltre i limiti del devolutum è stata prospettata dalla ricorrente, ma la Corte ha valorizzato il rilievo officioso della preclusione e l'inammissibilità formale del motivo.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, che richiede la prova del credito e degli ulteriori presupposti dell'inefficacia dell'atto di disposizione.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove.
può essere invocato solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non copre la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare e trascrivere in modo specifico i documenti e gli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non consente di prospettare come violazione di legge un error in procedendo che dovrebbe essere dedotto nei termini propri della nullità della sentenza o del procedimento.
il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con principi di diritto già consolidati e non offre argomenti per mutare l'orientamento di legittimità.
non si applica, secondo il richiamo della Corte, al rilievo officioso della violazione del regime delle preclusioni istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il terzo interveniente nel processo civile può subentrare nella posizione della parte originaria e proporre domande proprie, ma resta soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate nel giudizio; la produzione documentale contestuale all'intervento è comunque tardiva se avviene oltre i termini fissati per le produzioni.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti l'erronea attribuzione dell'onere probatorio; non è invece consentito usare tale vizio per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; la contestazione della attendibilità o rilevanza delle prove appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti su cui si fonda la censura devono essere specificamente indicati e, se necessario, trascritti nelle parti essenziali, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nei giudizi revocatori, il creditore che agisce deve fornire prova del proprio credito e degli ulteriori presupposti dell'azione; se la prova documentale non è validamente acquisita o non è adeguatamente riportata nel ricorso, la censura in sede di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del materiale istruttorio.
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