Cassazione Penale, Ordinanza n. 06037/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando di fatto la condanna pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati: uno per detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina in quantità pari a grammi 3,6, non esclusivamente per uso personale, e l'altro per favoreggiamento personale per avere aiutato il complice a eludere le investigazioni, verosimilmente disperdendo ulteriore sostanza stupefacente al momento dell'intervento della polizia giudiziaria. In cassazione, il primo ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p.; entrambi hanno inoltre censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere prospettata come violazione processuale per aggirare i limiti di sindacato sulla motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; quanto al merito, ha rilevato che la motivazione di merito era adeguata, fondata sulla attendibilità degli atti di indagine redatti da pubblici ufficiali e sulla ricostruzione del ruolo di "vedetta" del correo. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze, sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, incentrata su precedenti penali specifici e sulla non significativa valenza della confessione resa da uno dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione di cocaina in quantità non esclusivamente destinata all'uso personale, nell'ipotesi di lieve entità.
norma incriminatrice richiamata per il favoreggiamento personale, per avere aiutato il concorrente ad eludere le investigazioni.
non può essere invocato come vizio autonomo per censurare la valutazione degli elementi di prova; la sua eventuale violazione si riflette semmai su vizi motivazionali nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato nel tentativo di fondare la censura sulla motivazione, ma senza superare i limiti del sindacato di legittimità.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma richiamata in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, ma non idonea a fondare la censura di violazione dell'art. 192 c.p.p. come violazione processuale.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
non può essere utilizzato per eludere i limiti delle doglianze sulla motivazione stabiliti dalla lettera e) della medesima disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
delimita il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, impedendo di trasformare censure probatorie in violazioni di legge.
richiamato come parametro di valutazione per il giudizio sulle circostanze e sulla determinazione della pena, la cui applicazione motivata è insindacabile in cassazione.
posto a base della condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, poiché tale censura resta confinata nei limiti del vizio di motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La doglianza sull'attendibilità degli atti di indagine è infondata quando la motivazione di merito dia conto, con argomentazione non illogica, della loro provenienza da pubblici ufficiali e dell'assenza di elementi indicativi di intenti calunniatori o manipolativi.
- La ricostruzione del ruolo operativo di supporto nell'attività di spaccio, quale funzione di avvistamento o allarme al fine di agevolare il complice, può essere valorizzata come elemento probatorio della partecipazione al fatto contestato.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, anche sintetica, basata su alcuni parametri dell'art. 133 c.p.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima non è censurabile in sede di legittimità quando il giudice di merito motivi in modo non manifestamente illogico facendo riferimento a precedenti penali, alla personalità dell'imputato e alla limitata rilevanza di elementi favorevoli quali la confessione.
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