Cassazione Penale, Ordinanza n. 06039/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che le censure sono in fatto, manifestamente infondate e comunque reiterative di doglianze già esaminate dalla sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato: la violazione di un provvedimento del Questore di Palermo che imponeva divieto di accesso e stazionamento per due anni nei luoghi indicati; la pluralità delle violazioni del daspo urbano; i precedenti penali specifici e analoghi risultanti dal casellario; la spiccata capacità a delinquere desunta dalle condanne pregresse per reati quali ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale; la congruità della pena, fissata dal primo giudice in mesi otto di arresto dopo la riduzione per il rito, all'interno della cornice edittale di uno-due anni di arresto.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta non sia marginale e risulti connotata da plurime violazioni e da una significativa offensività concreta, valutata anche alla luce dei precedenti specifici dell'imputato.
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di una spiccata capacità a delinquere e di precedenti penali specifici e reiterati, valorizzati dal giudice di merito in modo non illogico.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura di merito, priva di specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata e sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già esaminate dai giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se la violazione è connotata da reiterazione, plurime infrazioni del medesimo divieto e presenza di precedenti specifici analoghi, perché tali elementi escludono la marginalità offensiva della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi sintomatici di elevata capacità a delinquere, in particolare precedenti penali specifici e reiterati, purché la valutazione sia sorretta da motivazione non illogica.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito si mantiene entro i limiti edittali e fornisce una motivazione congrua sul discostamento dal minimo, ancorata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
Come è indicizzato
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