Cassazione Penale, Ordinanza n. 06036/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a 4 anni e 2 mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi. Il fatto riguardava hashish e cocaina, nonché tre involucri di cocaina del peso complessivo di 175,541 grammi, con 133,248 grammi di principio attivo, pari a 881,7 dosi medie singole. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva reiterata infraquinquennale e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione o in equivalenza rispetto all'aggravante. Sosteneva che la recidiva dovesse essere applicata solo previa verifica concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo, e che le attenuanti generiche dovessero prevalere sulla recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva, perché fondata su precedenti penali recenti e specifici, sulla continuità del comportamento criminoso e sulla confermata pericolosità desunta anche da un ulteriore arresto e condanna in primo grado per altro reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Quanto alle attenuanti generiche richieste in prevalenza, la doglianza è stata giudicata non ammissibile perché non dedotta in appello; inoltre risultavano già riconosciute dal primo giudice in regime di equivalenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi; la condanna è stata confermata per hashish e cocaina rinvenuti nella disponibilità dell'imputato.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
richiamato nel titolo di reato contestato nella sentenza di merito insieme al comma 1, come parte della disciplina applicata al fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
menzionato come ulteriore reato per il quale l'imputato era stato arrestato e condannato in primo grado, valorizzato ai fini del giudizio di pericolosità e della recidiva.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se nella causa di inammissibilità non vi è assenza di colpa.
Sez. U, 27/05/2010 n. 35738
richiamata sul criterio di valutazione della recidiva, che richiede un apprezzamento concreto della reiterazione del reato come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, e non il mero riscontro formale dei precedenti penali.
Massime di principio
- La recidiva, anche reiterata e infraquinquennale, non può essere applicata in modo meramente automatico: il giudice deve verificare in concreto se i precedenti siano sintomo di maggiore riprovevolezza e di effettiva pericolosità sociale del reo, tenendo conto della natura dei reati, della qualità della devianza, dell'offensività e del grado di colpevolezza.
- La valorizzazione di precedenti specifici e recenti, unitamente alla continuità dell'iter criminoso e a ulteriori fatti della stessa indole, può legittimare il giudizio di maggiore pericolosità e giustificare l'aumento di pena per recidiva.
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini più favorevoli rispetto all'aggravante non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata proposta con l'atto di appello.
- Quando le attenuanti generiche sono già state riconosciute in primo grado in regime di equivalenza, la doglianza che ne pretenda la prevalenza richiede una specifica devoluzione nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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