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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06038/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, in quanto privo della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato personalmente, qualificandolo come ricorso per cassazione, l'ordinanza della Corte di appello di Catania che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in executivis. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità formale dell'impugnazione e ha rilevato che, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, operava la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la quale esclude la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale. Da ciò ha tratto la conclusione dell'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito della richiesta di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato personalmente.

  • legge n. 103 del 2017

    È indicata come la riforma che, dal 3 agosto 2017, ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità non esente da profili di colpa.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello

    È citata come precedente conforme sulla necessità che il ricorso per cassazione sia proposto tramite difensore abilitato e non personalmente dall'imputato.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza che possa esaminarsi il merito della censura proposta.
  • Quando l'inammissibilità non esclude profili di colpa, può essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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