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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06040/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per danneggiamento seguito da incendio di un'autovettura posteggiata su pubblica via. In fatto, la sentenza impugnata aveva valorizzato le riprese di videosorveglianza di un distributore di carburante e di un condominio, il riconoscimento degli imputati tramite fotografie estratte dai servizi demografici, la presenza di un motociclo con caratteristiche compatibili con quello utilizzato, la corrispondenza del bidoncino rinvenuto con quello riempito di benzina dagli imputati e la mancanza di una spiegazione alternativa ragionevole. I motivi di ricorso, in sintesi, investivano: per il primo imputato, la violazione dell'art. 424 c.p., il vizio di motivazione e travisamento probatorio, il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; per il secondo imputato, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sulla mancata esclusione della recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla severità della pena. Entrambi censuravano anche il mancato rilievo della prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che riproponevano censure di merito già esaminate con motivazione logica e giuridicamente immune da vizi; ha ritenuto adeguata la ricostruzione indiziaria della responsabilità per il danneggiamento seguito da incendio; ha escluso la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta, il danno, il pericolo per la pubblica incolumità e l'intensità del dolo; ha ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche e della pena inflitta; ha inoltre osservato che la prescrizione era maturata solo dopo la sentenza impugnata, quindi non utile a fondare l'annullamento. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ricava alcuna ragione di accoglimento, ritenendo la censura manifestamente infondata e di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è esclusa per gravità della condotta, modalità organizzative, entità del danno, pericolo per la pubblica incolumità e intensità del dolo.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto congruo in ragione delle modalità della condotta, della spregiudicatezza, del pericolo creato e della negativa personalità di uno degli imputati.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità dei ricorsi, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 157 c.p.

    la prescrizione è stata calcolata tenendo conto delle sospensioni del termine; in concreto è maturata dopo la sentenza impugnata e quindi non incide sull'esito del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure di merito già confutate dalla sentenza impugnata, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La prova indiziaria può fondare la responsabilità penale quando gli elementi raccolti sono gravi, precisi e concordanti e la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa non sia sorretta da una spiegazione ragionevole o da riscontri.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti organizzazione, significativo danno, concreto pericolo per la pubblica incolumità e apprezzabile intensità del dolo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi del fatto e della personalità dell'imputato, con motivazione non manifestamente illogica.
  • La prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata non determina l'annullamento della decisione impugnata se il relativo termine non era ancora decorso al momento della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoDanneggiamento
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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