Cassazione Penale, Ordinanza n. 05960/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ritenendo che le doglianze fossero astratte, non pertinenti al caso concreto e comunque estranee ai motivi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. applicata su richiesta dell'imputato, la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione. Il ricorso lamentava che la decisione impugnata non avrebbe preso posizione sulle deduzioni contenute in un preteso atto di appello del difensore e si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado riproducendone gli argomenti senza rispondere ai rilievi formulati. La Corte ha rilevato che tali censure erano del tutto inconferenti, perché la sentenza impugnata non era una sentenza di appello ma una sentenza di patteggiamento resa dal giudice di primo grado; inoltre il ricorso non si confrontava con i limiti oggettivi di impugnazione previsti per le sentenze ex art. 444 c.p.p., essendo esperibile il ricorso solo per specifici motivi tassativi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena è il provvedimento impugnato; la Corte ne richiama la natura e il regime speciale di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi e non per censure generiche o estranee a tali ambiti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Quando il ricorso è inammissibile per manifesta non pertinenza o carenza radicale di motivi, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Sono le disposizioni incriminatrici richiamate nel provvedimento di patteggiamento, ma non costituiscono oggetto di una specifica decisione nel merito da parte della Corte di cassazione.
art. 648 c.p.
Reato contestato nel provvedimento di applicazione della pena, senza specifica trattazione nel merito in cassazione.
art. 349 c.p.
Reato contestato nel provvedimento di applicazione della pena, senza specifica trattazione nel merito in cassazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e la deduzione di un generico vizio di motivazione è inidonea se non si confronta con tali limiti.
- Un ricorso che si fondi su censure astratte, stereotipate o inconferenti rispetto al tipo di sentenza impugnata è inammissibile perché privo di effettivi motivi di gravame.
- Se la doglianza presuppone l'esistenza di un giudizio di appello o di un atto non presenti nel caso concreto, il ricorso risulta manifestamente inconferente e non può superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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