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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14253/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto prestazioni da eseguire su un impianto industriale, che la committente aveva chiesto alla controparte di quotare e che la corte di merito ha ricostruito come regolato da un corrispettivo pattuito di euro 80.000 oltre IVA. La committente contestava l'esito della sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto che le prestazioni fossero state eseguite a regola d'arte e in modo completo, escludendo che la copertura dei macchinari smontati e lavati rientrasse tra le obbligazioni contrattuali o tra prestazioni accessorie dovute secondo buona fede. Con il quinto motivo deduceva violazione degli artt. 2697, 1374 e 1375 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse valorizzato la CTU svolta in un accertamento tecnico preventivo, dalla quale emergeva che i componenti dell'impianto erano stati lasciati all'aperto senza protezione, con conseguente pregiudizio al loro riutilizzo, e che tale omissione integrasse un inadempimento o comunque una violazione degli obblighi di correttezza nell'esecuzione. Con il sesto motivo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2225 c.c., assumendo che il corrispettivo avrebbe dovuto essere ridotto in ragione del disaccordo sul prezzo, della CTU e della CTP prodotta, che quantificava anche un danno da mancata protezione; chiedeva quindi la cassazione della sentenza e la restituzione di quanto la controparte aveva percepito in esecuzione della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale istruttorio, in particolare per far rientrare nel contratto l'obbligo di copertura dei macchinari e per rideterminare il corrispettivo. La Corte ha condiviso l'impostazione dei giudici di merito secondo cui la prestazione di copertura non risultava compresa nell'elenco dettagliato delle attività pattuite né qualificabile come accessoria secondo gli usi, e che, in ogni caso, la protezione dell'impianto smontato spettava alla committente, la quale doveva mettere a disposizione un container o comunque provvedervi secondo buona fede. Ha inoltre osservato che il prezzo era stato motivatamente ritenuto pattuito e che, pertanto, non era applicabile una rideterminazione giudiziale ex art. 2225 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    I motivi formulati come violazione di legge sono stati ritenuti inammissibili perché in concreto volti a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova non è stata accolta, poiché la sentenza di merito aveva già accertato in modo motivato l'esistenza del corrispettivo pattuito e l'assenza dell'obbligo contrattuale invocato.

  • art. 1374 c.c.

    La Corte ha escluso che il contenuto del contratto potesse essere integrato nel senso preteso dalla ricorrente con l'obbligo di copertura dei macchinari smontati.

  • art. 1375 c.c.

    Il principio di buona fede nell'esecuzione non è stato ritenuto sufficiente a imporre alla controparte una prestazione non prevista dal contratto, soprattutto alla luce della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 2225 c.c.

    La determinazione giudiziale del compenso è stata esclusa perché il prezzo era stato ritenuto pattuito dalle parti in euro 80.000 oltre IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e della ricostruzione del contenuto contrattuale operata dai giudici di merito.
  • Il principio di buona fede e l'integrazione del contratto ex artt. 1374 e 1375 c.c. non consentono di imporre una prestazione ulteriore quando il giudice di merito, con motivazione non illogica, abbia accertato che essa non rientrava tra le pattuizioni né tra le prestazioni accessorie esigibili secondo gli usi.
  • Quando il corrispettivo risulti accertato come pattuito tra le parti, non è consentito ricorrere alla determinazione giudiziale del compenso ex art. 2225 c.c. né a una sua riduzione sulla base di valutazioni peritali alternative.
  • L'invocazione dell'onere della prova non può surrogare un dissenso sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se quest'ultimo abbia già motivatamente fissato il contenuto del rapporto e l'assetto degli obblighi reciproci.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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