Cassazione Penale, Ordinanza n. 30988/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La difesa del condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati definiti con tre sentenze irrevocabili. Due sentenze riguardavano reati associativi; la terza riguardava lesioni personali aggravate, ricettazione e violazioni della normativa sulle armi. La difesa sosteneva che il lasso temporale tra i fatti fosse stato erroneamente individuato, perché l'associazione dedita ad attività estorsive non sarebbe sorta nel 2016 ma in epoca anteriore; inoltre lamentava che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato che, secondo una delle sentenze, le estorsioni erano aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. e collegate a condotte nel territorio di Latina richiamate nelle sentenze già oggetto di riconoscimento parziale della continuazione. La censura è stata qualificata dalla Corte come mera doglianza in fatto, oltre che manifestamente infondata e priva di reale vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo non illogico e conforme ai principi di diritto, valorizzando l'ampio arco temporale tra i reati associativi, la diversa composizione delle associazioni, il diverso contesto di riferimento e la diversa consistenza dei programmi criminosi. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di indicatori concreti del medesimo disegno criminoso e che sul condannato grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti; non bastano la contiguità cronologica e l'identità dei titoli di reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
richiamato dalla difesa insieme all'art. 671 c.p.p. come parametro della doglianza
disposizione sul reato continuato; il suo riconoscimento richiede la prova del medesimo disegno criminoso
citato dalla difesa come aggravante riferita alle estorsioni richiamate nelle sentenze
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili richiede una verifica concreta e approfondita dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, fondata su indicatori oggettivi quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione originaria dei fatti successivi.
- Non è sufficiente, ai fini della continuazione, la mera identità del titolo di reato o la vicinanza cronologica tra gli addebiti, perché tali elementi possono essere espressione di una abitualità criminosa o di scelte di vita delittuose, anziché di un unico programma criminoso.
- Il condannato che chieda il riconoscimento del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda; in difetto, il rigetto dell'istanza è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- In cassazione, le censure che si risolvono nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice dell'esecuzione, senza evidenziare reali vizi di violazione di legge o motivazione, sono inammissibili.
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